DECRETO LEGISLATIVO 8 luglio 1999, n. 270

Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-8-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/03/2023)
Testo in vigore dal: 13-7-2011
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 56 
                       Contenuto del programma 
 
  1. Il programma deve indicare: 
    a) le attivita' imprenditoriali  destinate  alla  prosecuzione  e
quelle da dismettere; 
    b) il piano per la eventuale liquidazione dei beni non funzionali
all'esercizio dell'impresa; 
    c)  le  previsioni  economiche  e   finanziarie   connesse   alla
prosecuzione dell'esercizio dell'impresa; 
    d)  i  modi  della  copertura  del  fabbisogno  finanziario,  con
specificazione dei finanziamenti o delle altre agevolazioni pubbliche
di cui e' prevista l'utilizzazione. 
  ((d-bis) i costi generali e specifici complessivamente stimati  per
l'attuazione  della  procedura,  con  esclusione  del  compenso   dei
commissari e del comitato di sorveglianza.)) 
  2.  Se  e'  adottato  l'indirizzo  della  cessione  dei   complessi
aziendali, il programma deve altresi'  indicare  le  modalita'  della
cessione, segnalando le offerte pervenute  o  acquisite,  nonche'  le
previsioni in ordine alla soddisfazione dei creditori. 
  3. Se e' adottato l'indirizzo della ristrutturazione  dell'impresa,
il programma deve indicare, in aggiunta a quanto stabilito nel  comma
1, le eventuali previsioni di ricapitalizzazione  dell'impresa  e  di
mutamento degli assetti imprenditoriali, nonche'  i  tempi  e  le  mo
dalita' di soddisfazione dei creditori, anche sulla base di piani  di
modifica convenzionale delle scadenze dei  debiti  o  di  definizione
mediante concordato. 
  3-bis. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 effettuate in attuazione
dell'articolo 27, comma 2,  lettere  a)  e  b-bis),  in  vista  della
liquidazione  dei  beni  del  cedente,  non  costituiscono   comunque
trasferimento di azienda,  di  ramo  o  di  parti  dell'azienda  agli
effetti previsti dall'articolo 2112 del codice civile.