DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-9-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/09/2023)
Testo in vigore dal: 15-2-2007
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 29-bis
          (( (Ricongiungimento familiare dei rifugiati). ))

  ((1.  Lo  straniero  al  quale  e'  stato riconosciuto lo status di
rifugiato  puo'  richiedere  il  ricongiungimento  familiare  per  le
medesime  categorie  di  familiari  e  con la stessa procedura di cui
all'articolo  29.  Non  si applicano, in tal caso, le disposizioni di
cui all'articolo 29, comma 3.
  2.  Qualora  un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che
provino  i  suoi vincoli familiari, in ragione del suo status, ovvero
della   mancanza   di  un'autorita'  riconosciuta  o  della  presunta
inaffidabilita'   dei  documenti  rilasciati  dall'autorita'  locale,
rilevata  anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai
sensi  della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le
rappresentanze  diplomatiche  o  consolari  provvedono al rilascio di
certificazioni,  ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente
della  Repubblica  5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche
ritenute  necessarie,  effettuate  a  spese  degli  interessati. Puo'
essere  fatto  ricorso,  altresi',  ad  altri  mezzi  atti  a provare
l'esistenza  del  vincolo  familiare,  tra  cui  elementi  tratti  da
documenti  rilasciati  dagli organismi internazionali ritenuti idonei
dal  Ministero degli affari esteri. Il rigetto della domanda non puo'
essere motivato unicamente dall'assenza di documenti probatori.
  3.  Se  il  rifugiato  e' un minore non accompagnato, e' consentito
l'ingresso  ed  il  soggiorno,  ai  fini  del ricongiungimento, degli
ascendenti diretti di primo grado.))