DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 114

Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore della legge: 9-5-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/08/2012)
Testo in vigore dal: 9-5-1998
                              Art. 15.
                        Vendite straordinarie

  1.   Per   vendite   straordinarie   si  intendono  le  vendite  di
liquidazione,  le  vendite di fine stagione e le vendite promozionali
nelle  quali  l'esercente  dettagliante  offre condizioni favorevoli,
reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.
  2.  Le  vendite  di  liquidazione  sono  effettuate  dall'esercente
dettagliante  al  fine  di  esitare  in  breve tempo tutte le proprie
merci,  a seguito di: cessazione dell'attivita' commerciale, cessione
dell'azienda,    trasferimento    dell'azienda   in   altro   locale,
trasformazione  o  rinnovo  dei locali e possono essere effettuate in
qualunque  momento dell'anno, previa comunicazione al comune dei dati
e degli elementi comprovanti tali fatti.
  3.  Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere
stagionale  o  di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non
vengono venduti entro un certo periodo di tempo.
  4.   Le   vendite   promozionali   sono  effettuate  dall'esercente
dettagliante  per  tutti  o una parte dei prodotti merceologici e per
periodi di tempo limitato.
  5.  Nelle vendite disciplinate dal presente articolo lo sconto o il
ribasso  effettuato  deve  essere  espresso in percentuale sul prezzo
normale di vendita che deve essere comunque esposto.
  6.  Le  regioni,  sentite  i  rappresentanti  degli enti locali, le
organizzazioni   dei  consumatori  e  delle  imprese  del  commercio,
disciplinano  le  modalita'  di  svolgimento, la pubblicita' anche ai
fini  di  una  corretta  informazione del consumatore, i periodi e la
durata  delle  vendite  di  liquidazione  e  delle  vendite  di  fine
stagione.
  7.  Per vendita sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno
o piu' prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante
dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto
e  di  ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e
diminuito  degli  eventuali  sconti  o contribuzioni riconducibili al
prodotto medesimo purche' documentati.
  8.  Ai fini della disciplina delle vendite sottocosto il Governo si
avvale  della  facolta'  prevista  dall'articolo  20, comma 11, della
legge  15  marzo  1997,  n.59.  Per  gli  aspetti sanzionatori, fermo
restando  quanto  disposto  dalla  legge  10  ottobre 1990, n.287, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 2 e 3.
  9.  Il  Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
promuove  la  sottoscrizione  di codici di autoregolamentazione delle
vendite di cui al comma 7 tra le organizzazioni rappresentative delle
imprese produttrici e distributive.
          Nota all'art. 15:
            - Il testo del comma 11, dell'art. 20 della legge 1 marzo
          1997, n, 59, e' il seguente:
            "11.  Con  il  disegno  di  legge  di  cui al comma 1, il
          Governo propone  annualmente  al  Parlamento  le  norme  di
          delega    ovvero   di   delegificazione   necessarie   alla
          compilazione di testi unici  legislativi  o  regolamentari,
          con  particolare riferimento alle materie interessate dalla
          attuazione  della  presente  legge.  In   sede   di   prima
          attuazione  della presente legge, il Governo e' delegato ad
          emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data
          di  entrata  in  vigore  dei  decreti  legislativi  di  cui
          all'art.  4,  norme per la delegificazione delle materie di
          cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva
          assoluta di legge, nonche'  testi  unici  delle  leggi  che
          disciplinano  i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4,
          lettera  c),  anche  attraverso  le  necessarie  modifiche,
          integrazioni  o  abrogazioni  di  norme,  secondo i criteri
          previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo".