DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-5-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2019)
Testo in vigore dal: 14-9-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 22 
Liberalizzazioni e  semplificazioni  concernenti  le  funzioni  delle
      camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 
 
  1. E'  soppresso  il  visto  annuale  della  camera  di  commercio,
industria, artigianato ed agricoltura alle licenze  di  panificazione
ai sensi dell'articolo 7 della legge 31 luglio 1956, n. 1002. 
  2. Lo svolgimento delle seguenti attivita'  si  intende  assentito,
conformemente alla disciplina prevista dall'articolo 20 della legge 7
agosto 1990, n. 241, qualora non sia  comunicato  all'interessato  il
provvedimento di diniego entro il termine pure di seguito indicato: 
    a) l'esercizio dei mulini per la macinazione dei cereali, nonche'
il loro trasferimento, trasformazione, ampliamento o riattivazione di
cui alla legge 7 novembre 1949, n. 857; l'eventuale provvedimento  di
diniego deve  essere  comunicato  nel  termine  di  sessanta  giorni,
termine che puo' essere ridotto  con  regolamento  emanato  ai  sensi
dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
    b) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 4 LUGLIO 2006,  N.  223,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248; 
    c) la produzione a scopo di vendita e la  vendita  del  materiale
forestale di propagazione da destinarsi  al  rimboschimento,  di  cui
all'articolo 2 della  legge  22  maggio  1973,  n.  269;  l'eventuale
provvedimento di  diniego  deve  essere  comunicato  nel  termine  di
sessanta giorni, termine che  puo'  essere  ridotto  con  regolamento
emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  3. E' subordinato ad una denuncia di inizio  attivita'  l'esercizio
delle seguenti attivita', precedentemente assoggettate ad  iscrizione
nei registri camerali: 
    a) attivita'  di  installazione,  trasformazione,  ampliamento  e
manutenzione di impianti di cui all'articolo 2 della  legge  5  marzo
1990, n. 46, e al decreto del Presidente della Repubblica  18  aprile
1994, n. 392; 
    b)   attivita'   di   pulizia,   disinfezione,   disinfestazione,
derattizzazione, sanificazione di cui all'articolo 1 della  legge  25
gennaio 1994, n. 82; 
    c) attivita' di autoriparazione di  cui  alla  legge  5  febbraio
1992, n. 122. 
  4.  ((Non  e'  subordinato   ad   alcuna   specifica   segnalazione
certificata di inizio attivita',  fatto  salvo  quanto  previsto  dal
regolamento CE/852/2004.)) l'esercizio dell'attivita'  relativa  alla
fabbricazione e alla gestione di depositi all'ingrosso di margarina e
di grassi alimentari idrogenati di  cui  al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  13  novembre   1997,   n.   519,   precedentemente
assoggettato a licenza camerale.