DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-5-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2019)
Testo in vigore dal: 15-12-1999
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 104.
                    Funzioni mantenute allo Stato

  1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:
    a) alla predisposizione del piano generale dei trasporti;
    b)  a tutte le funzioni inerenti ai servizi di trasporto pubblico
di  interesse nazionale, come individuati dall'articolo 3 del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
    c)  alle competenze di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422;
    d)  alla  definizione  di  standard  e  prescrizioni  tecniche in
materia  di  sicurezza dei trasporti aerei, marittimi, di cabotaggio,
automobilistici,  ferroviari,  e dei trasporti ad impianti fissi, del
trasporto di merci pericolose, nocive e inquinanti;
    e)  alla  vigilanza  ai  fini  della  sicurezza  dei trasporti ad
impianto fisso, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 4 comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
    f)   alla  vigilanza  sulle  imprese  di  trasporto  pubblico  di
interesse  nazionale  e  sulla  sicurezza  e regolarita' di esercizio
della rete ferroviaria di interesse nazionale;
    g)   al   rilascio   di   concessioni   per   la  gestione  delle
infrastrutture ferroviarie di interesse nazionale;
    h)  alle funzioni attinenti alla programmazione realizzata previa
intesa  con  le  regioni  degli  interporti e delle intermodalita' di
rilievo nazionale e internazionale;
    i)   agli   interventi   statali   a   favore  delle  imprese  di
autotrasporto di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 454;
    l)  al rilascio di autorizzazioni agli autotrasportatori di merci
per conto terzi sino alla data del 1 gennaio 2001;
    m)  all'albo  nazionale  degli  autotrasportatori con funzioni di
indirizzo,  coordinamento e vigilanza di cui all'articolo 1, comma 4,
e articolo 7, comma 7 della legge 23 dicembre 1997, n. 454;
    n)  alla concessione di autolinee ordinarie e di gran turismo non
comprese  fra  quelle  previste  dal  decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422;
    o)  alla  omologazione e approvazione dei veicoli a motore e loro
rimorchi, loro componenti e unita' tecniche indipendenti;
    p)  al  riconoscimento  delle  omologazioni del Registro italiano
navale  (RINA)  e  alla  vigilanza sul RINA, l'Istituto nazionale per
studi  ed esperienze di architettura navale (INSEAN) e la Lega navale
italiana;
    q)  ai  compiti  di polizia stradale di cui agli articoli 11 e 12
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
    r)  ai  rapporti  internazionali  riguardanti  la navigazione sui
laghi Maggiore e Lugano;
    s)   alla   classificazione   dei   porti;  alla  pianificazione,
programmazione  e progettazione degli interventi aventi ad oggetto la
costruzione,  la  gestione, la bonifica e la manutenzione dei porti e
delle   vie   di   navigazione,   delle  opere  edilizie  a  servizio
dell'attivita'  portuale, dei bacini di carenaggio, di fari e fanali,
nei porti di rilievo nazionale e internazionale;
    t) alla disciplina e alla sicurezza della navigazione da diporto;
alla sicurezza della navigazione interna;
    u) alle caratteristiche tecniche e al regime giuridico delle navi
e delle unita' da diporto;
    v) alla disciplina e alla sicurezza della navigazione marittima;
    z) alla bonifica delle vie di navigazione;
    aa)  alla  costituzione  e  gestione  del  sistema  del  traffico
marittimo denominato VTS;
    bb)  alla  programmazione,  costruzione,  ampliamento  e gestione
degli aeroporti di interesse nazionale;
    cc)  alla  disciplina  delle  scuole  di  volo e del rilascio dei
titoli aeronautici (brevetti e abilitazioni), nonche' alla disciplina
delle  scuole  di  formazione  marittima  e  del  rilascio dei titoli
professionali    marittimi;   alla   individuazione   dei   requisiti
psicofisici della gente di mare;
    dd) alla disciplina della sicurezza del volo;
    ee)  alle  funzioni  dell'Ente nazionale per l'aviazione civile e
del  dipartimento  dell'aviazione civile previste dall'articolo 2 del
decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250;
    ff)   alla   programmazione,   previa   intesa   con  le  regioni
interessate, del sistema idroviario padanoveneto;
    gg)   alla  pianificazione  degli  interventi  per  sostenere  la
trasformazione  delle  compagnie  portuali,  anche  in relazione agli
organici e all'assegnazione della cassa integrazione guadagni;
    hh) alla tenuta dell'archivio nazionale dei veicoli e dei veicoli
d'epoca e dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;
    ii) agli esami per conducenti di veicoli a motore e loro rimorchi
(( nonche' per unita' da diporto nautico;));
    ll)  ((al  rilascio  di  patenti,  di certificati di abilitazione
professionale,   di   patenti   nautiche   e   di  loro  duplicati  e
aggiornamenti;))
    mm)  alla  immatricolazione  e registrazione della proprieta' dei
veicoli  e  delle  successive  variazioni nell'archivio nazionale dei
veicoli;
    nn)  alle  revisioni generali e parziali sui veicoli a motore e i
loro  rimorchi,  anche  tramite  officine  autorizzate ai sensi della
lettera  d)  del  comma  3  dell'articolo  105,  del presente decreto
legislativo,  nonche'  alle visite e prove di veicoli in circolazione
per  trasporti  nazionali  e internazionali, anche con riferimento ai
veicoli  adibiti  al  trasporto  di merci pericolose e deperibili; al
controllo tecnico sulle imprese autorizzate;
    oo) al rilascio di certificati e contrassegni di circolazione per
ciclomotori;
    pp)  all'utilizzazione  del  pubblico demanio marittimo e di zone
del mare territoriale per finalita' di approvvigionamento di fonti di
energia.
    ((  qq)  al  sistema  informativo  del  demanio marittimo, la cui
gestione   e'   regolata   mediante   protocolli  d'intesa  ai  sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 281/1997;))