DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-9-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/09/2023)
Testo in vigore dal: 10-9-2002
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 5-bis
        (( (Contratto di soggiorno per lavoro subordinato) ))

  ((1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra
un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in
Italia  e  un  prestatore  di  lavoro,  cittadino  di  uno  Stato non
appartenente all'Unione europea o apolide, contiene:
   a)  la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilita'
di  un  alloggio  per  il lavoratore che rientri nei parametri minimi
previsti  dalla  legge  per  gli  alloggi  di  edilizia  residenziale
pubblica;
   b)  l'impegno  al  pagamento  da  parte del datore di lavoro delle
spese  di  viaggio  per  il  rientro  del  lavoratore  nel  Paese  di
provenienza.
  2.  Non  costituisce  titolo valido per il rilascio del permesso di
soggiorno  il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alle
lettere a) e b) del comma 1.
  3.  Il  contratto di soggiorno per lavoro e' sottoscritto in base a
quanto  previsto  dall'articolo  22  presso  lo  sportello  unico per
l'immigrazione  della  provincia nella quale risiede o ha sede legale
il  datore  di  lavoro  o  dove avra' luogo la prestazione lavorativa
secondo le modalita' previste nel regolamento di attuazione)).