DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-9-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/09/2023)
Testo in vigore dal: 15-2-2007
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 28
                   (Diritto all'unita' familiare)
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 26)

  ((1. Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unita' familiare nei
confronti  dei  familiari  stranieri e' riconosciuto, alle condizioni
previste  dal  presente testo unico, agli stranieri titolari di carta
di  soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un
anno  rilasciato  per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero
per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari.))
  2.  Ai  familiari  stranieri  di  cittadini italiani o di uno Stato
membro  dell'Unione  Europea continuano ad applicarsi le disposizioni
el decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656,
fatte  salve  quelle  piu'  favorevoli  della  presente  legge  o del
regolamento di attuazione.
  3.   In  tutti  i  procedimenti  amministrativi  e  giurisdizionali
finalizzati  a  dare  attuazione  al  diritto  all'unita' familiare e
riguardanti  i  minori,  deve  essere  preso  in  considerazione  con
carattere   di   priorita'  il  superiore  interesse  del  fanciullo,
conformemente  a  quanto  previsto  dall'articolo  3,  comma 1, della
Convenzione   sui   diritti  del  fanciullo  del  20  novembre  1989,
ratificata  e  resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n.
176.