DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-9-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/09/2023)
Testo in vigore dal: 6-5-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 21 
                Determinazione dei flussi di ingresso 
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 19; 
     legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 9, comma 3, e art. 10; 
           legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13) 
 
  1. L'ingresso nel territorio  dello  Stato  per  motivi  di  lavoro
subordinato,  anche  stagionale,  e  di  lavoro   autonomo,   avviene
nell'ambito delle quote di ingresso  stabilite  nei  decreti  di  cui
all'articolo 3, comma 4. Nello stabilire le quote i decreti prevedono
restrizioni numeriche all'ingresso di lavoratori  di  Stati  che  non
collaborano adeguatamente nel contrasto all'immigrazione  clandestina
o nella riammissione di propri cittadini destinatari di provvedimenti
di rimpatrio.  Con  tali  decreti  sono  altresi'  assegnate  in  via
preferenziale quote riservate ai lavoratori di origine  italiana  per
parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in  linea  retta
di ascendenza, residenti in Paesi non  comunitari,  che  chiedano  di
essere  inseriti  in  un  apposito  elenco,  costituito   presso   le
rappresentanze diplomatiche o  consolari,  contenente  le  qualifiche
professionali  dei  lavoratori  stessi,  nonche'   agli   Stati   non
appartenenti all'Unione europea, con i quali il Ministro degli affari
esteri, di concerto con il Ministro dell'interno e  con  il  Ministro
del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  abbia  concluso  accordi
finalizzati alla  regolamentazione  dei  flussi  d'ingresso  e  delle
procedure di riammissione. Nell'ambito di tali intese possono  essere
definiti appositi accordi in materia di flussi per lavoro stagionale,
con  le  corrispondenti  autorita'   nazionali   responsabili   delle
politiche del mercato del lavoro dei paesi di provenienza. 
  ((1-bis. Al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4,  e
secondo le procedure  di  cui  agli  articoli  22  e  24,  in  quanto
compatibili, possono essere autorizzati l'ingresso e il soggiorno per
lavoro  subordinato,  anche  a  carattere  stagionale,  di  stranieri
cittadini di Paesi con i quali  l'Italia  ha  sottoscritto  intese  o
accordi in materia di rimpatrio)). 
  2. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono inoltre
prevedere  la  utilizzazione  in  Italia,  con  contratto  di  lavoro
subordinato, di gruppi di lavoratori per l'esercizio  di  determinate
opere o servizi limitati nel tempo; al termine del rapporto di lavoro
i lavoratori devono rientrare nel paese di provenienza. 
  3. Gli stessi accordi possono prevedere procedure e  modalita'  per
il rilascio delle autorizzazioni di lavoro. 
  4. I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite,
in modo articolato per  qualifiche  o  mansioni,  dal  Ministero  del
lavoro e della previdenza sociale sull'andamento  dell'occupazione  e
dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale,  nonche'
sul  numero  dei  cittadini  stranieri  non  appartenenti  all'Unione
europea iscritti nelle liste di collocamento. 
  4-bis. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali devono  altresi'
essere predisposti in base  ai  dati  sulla  effettiva  richiesta  di
lavoro suddivisi per regioni e  per  bacini  provinciali  di  utenza,
elaborati dall'anagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero
del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di  cui  al  comma  7.  Il
regolamento di attuazione prevede possibili forme  di  collaborazione
con altre strutture pubbliche e private, nei  limiti  degli  ordinari
stanziamenti di bilancio. 
  4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di ogni
anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un  rapporto  sulla
presenza e  sulla  condizione  degli  immigrati  extracomunitari  nel
territorio regionale, contenente anche  le  indicazioni  previsionali
relative ai flussi sostenibili nel triennio  successivo  in  rapporto
alla capacita' di assorbimento del tessuto sociale e produttivo. 
  5. Le intese o  accordi  bilaterali  di  cui  al  comma  1  possono
prevedere che i lavoratori stranieri che intendono fare  ingresso  in
Italia  per  motivi  di  lavoro  subordinato,  anche  stagionale,  si
iscrivano in apposite  liste,  identificate  dalle  medesime  intese,
specificando  le  loro  qualifiche  o  mansioni,  nonche'  gli  altri
requisiti indicati dal regolamento di attuazione. Le predette  intese
possono inoltre prevedere le modalita' di tenuta delle liste, per  il
successivo inoltro agli uffici  del  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza sociale. 
  6. Nell'ambito delle intese o accordi  di  cui  al  presente  testo
unico, il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro  del
lavoro  e  della  previdenza  sociale,  puo'   predisporre   progetti
integrati per il  reinserimento  di  lavoratori  extracomunitari  nei
Paesi di origine, laddove ne esistano le condizioni e  siano  fornite
idonee  garanzie  dai  governi  dei  Paesi  di  provenienza,   ovvero
l'approvazione di domande di enti pubblici e privati, che  richiedano
di predisporre analoghi progetti anche per altri Paesi. 
  7. Il regolamento di attuazione prevede  forme  di  istituzione  di
un'anagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di
lavoro subordinato dei lavoratori stranieri e stabilisce le modalita'
di collegamento con l'archivio  organizzato  dall'Istituto  nazionale
della previdenza sociale (I.N.P.S.) e con le questure. 
  8. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato in lire  350
milioni annui a decorrere dall'anno 1998.