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DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-9-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  6-5-2023
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Art. 20-bis

(Permesso di soggiorno per calamità)
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 20, quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di
((contingente ed eccezionale))
calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, il questore rilascia un permesso di soggiorno per calamità. (80)
2. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi, ed è rinnovabile
((per un periodo ulteriore di sei mesi))
se permangono le condizioni di
((eccezionale))
calamità di cui al comma 1; il permesso è valido solo nel territorio nazionale e consente di svolgere attività lavorativa
((, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro))
. (80)

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AGGIORNAMENTO (80)

Il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che le presenti modifiche si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del D.L. medesimo avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, comma 2, del codice di procedura civile.