DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-9-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/09/2023)
Testo in vigore dal: 6-5-2023
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 20-bis 
               (Permesso di soggiorno per calamita'). 
 
  1. Fermo quanto previsto dall'articolo 20, quando il Paese verso il
quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una  situazione  di
((contingente ed eccezionale)) calamita' che non consente il  rientro
e la permanenza in condizioni di sicurezza, il questore  rilascia  un
permesso di soggiorno per calamita'. (80) 
  2. Il  permesso  di  soggiorno  rilasciato  a  norma  del  presente
articolo ha la durata di sei mesi, ed e' rinnovabile ((per un periodo
ulteriore  di   sei   mesi))   se   permangono   le   condizioni   di
((eccezionale)) calamita' di cui al comma 1; il  permesso  e'  valido
solo nel  territorio  nazionale  e  consente  di  svolgere  attivita'
lavorativa ((, ma non puo' essere convertito in permesso di soggiorno
per motivi di lavoro)). (80) 
 
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AGGIORNAMENTO (80) 
  Il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130 ha disposto (con l'art.  15,  comma
1) che le presenti  modifiche  si  applicano  anche  ai  procedimenti
pendenti alla data di entrata in vigore del D.L. medesimo avanti alle
commissioni territoriali, al questore e  alle  sezioni  specializzate
dei tribunali, con  esclusione  dell'ipotesi  prevista  dall'articolo
384, comma 2, del codice di procedura civile.