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DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-9-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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  • Articoli
  • PRINCIPI GENERALI
  • 1
  • 2
  • 3
  • DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO
    DAL TERRITORIO DELLO STATO
    CAPO I
    DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO E IL
    SOGGIORNO
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO
    DAL TERRITORIO DELLO STATO
    CAPO II
    CONTROLLO DELLE FRONTIERE,
    RESPINGIMENTO ED ESPULSIONE
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO
    DAL TERRITORIO DELLO STATO
    CAPO III
    DISPOSIZIONI DI CARATTERE
    UMANITARIO
  • 18
  • 19
  • 20
  • DISCIPLINA DEL LAVORO
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • DIRITTO ALL'UNITÀ FAMILIARE E TUTELA DEI MINORI
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHÈ DI
    ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA
    PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE.
    CAPO I
    DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA
  • 34
  • 35
  • 36
  • DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHÈ DI
    ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA
    PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE.
    CAPO II
    DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE
    DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONE
  • 37
  • DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHÈ DI ISTRUZIONE,
    ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA E INTEGRAZIONE
    SOCIALE.
    CAPO II
    DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE
    DISE DIRITTO
    ALLO STUDIO E PROFESSIONE
  • 38
  • 39
  • DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHÈ DI
    ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA
    PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE.
    CAPO III
    DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGIO E
    ASSISTENZA SOCIALE
  • 40
  • 41
  • DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHÈ DI
    ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA
    PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE.
    CAPO IV
    DISPOSIZIONI SULL'INTEGRAZIONE SOCIALE, SULLE
    DISCRIMINAZIONI E ISTITUZIONE DEL FONDO PER LE
    POLITICHE MIGRATORIE
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • NORME FINALI
  • 47
  • 48
  • 49
Testo in vigore dal:  2-9-1998 al: 9-9-2002
aggiornamenti all'articolo

Art. 26

Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 24)
1. L'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti all'Unione europea che intendono esercitare nel territorio dello Stato un'attività non occasionale di lavoro autonomo può essere consentito a condizione che l'esercizio di tali attività non sia riservato dalla legge ai cittadini italiani, o a cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea.
2. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire società di capitali o di persone o accedere a cariche societarie, deve altresì dimostrare di disporre di risorse adeguate per l'esercizio dell'attività che intende intraprendere in Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della singola attività, compresi, ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi e registri; di essere in possesso di una attestazione dell'autorità competente in data non anteriore a tre mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione o della licenza prevista per l'esercizio dell'attività che lo straniero intende svolgere.
3. Il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria o di corrispondente garanzia da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.
4. Sono fatte salve le norme più favorevoli previste da accordi internazionali in vigore per l'Italia.
5. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti indicati dal presente articolo ed acquisiti i nulla osta del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno e del Ministero eventualmente competente in relazione all'attività che lo straniero intende svolgere in Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con l'espressa indicazione dell'attività cui il visto si riferisce, nei limiti numerici stabiliti a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21.
6. Le procedure di cui al comma 5 sono effettuate secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.
7. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda e della relativa documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data del rilascio.