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DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-9-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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  • Articoli
  • PRINCIPI GENERALI
  • 1
  • 2
  • 3
  • DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO
    DAL TERRITORIO DELLO STATO
    CAPO I
    DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO E IL
    SOGGIORNO
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO
    DAL TERRITORIO DELLO STATO
    CAPO II
    CONTROLLO DELLE FRONTIERE,
    RESPINGIMENTO ED ESPULSIONE
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO
    DAL TERRITORIO DELLO STATO
    CAPO III
    DISPOSIZIONI DI CARATTERE
    UMANITARIO
  • 18
  • 19
  • 20
  • DISCIPLINA DEL LAVORO
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • DIRITTO ALL'UNITÀ FAMILIARE E TUTELA DEI MINORI
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHÈ DI
    ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA
    PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE.
    CAPO I
    DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA
  • 34
  • 35
  • 36
  • DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHÈ DI
    ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA
    PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE.
    CAPO II
    DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE
    DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONE
  • 37
  • DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHÈ DI ISTRUZIONE,
    ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA E INTEGRAZIONE
    SOCIALE.
    CAPO II
    DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE
    DISE DIRITTO
    ALLO STUDIO E PROFESSIONE
  • 38
  • 39
  • DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHÈ DI
    ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA
    PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE.
    CAPO III
    DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGIO E
    ASSISTENZA SOCIALE
  • 40
  • 41
  • DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHÈ DI
    ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA
    PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE.
    CAPO IV
    DISPOSIZIONI SULL'INTEGRAZIONE SOCIALE, SULLE
    DISCRIMINAZIONI E ISTITUZIONE DEL FONDO PER LE
    POLITICHE MIGRATORIE
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • NORME FINALI
  • 47
  • 48
  • 49
Testo in vigore dal:  2-9-1998 al: 1-8-2000
aggiornamenti all'articolo

Art. 19


(Divieti di espulsione e di respingimento)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 17)

1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:
a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9;
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;
d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.