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DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-5-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2019)
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Testo in vigore dal:  1-1-2001
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Art. 86

Gestione del demanio idrico
1. Alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti per territorio.
((
2. I proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla regione
))
3.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388))
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