DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1998, n. 58

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-7-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/03/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 2-12-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6 
                      Poteri regolamentari (73) 
 
  01. Nell'esercizio dei poteri regolamentari, la Banca d'Italia e la
Consob osservano i seguenti principi: (73) 
    a)  valorizzazione  dell'autonomia   decisionale   dei   soggetti
abilitati; 
    b) proporzionalita', intesa come criterio di esercizio del potere
adeguato al raggiungimento del fine, con il minore  sacrificio  degli
interessi dei destinatari; 
    c)  riconoscimento  del  carattere  internazionale  del   mercato
finanziario e salvaguardia della posizione competitiva dell'industria
italiana; 
    d) agevolazione dell'innovazione e della concorrenza. 
  02. La Banca d'Italia e la Consob possono mantenere o  imporre  nei
regolamenti  obblighi   aggiuntivi   rispetto   a   quelli   previsti
dall'articolo 16, paragrafi 8, 9 e 10, della direttiva  2014/65/UE  e
dai relativi atti delegati, nonche' dall'articolo 24 della  direttiva
medesima, solo  nei  casi  eccezionali  in  cui  tali  obblighi  sono
obiettivamente  giustificati  e  proporzionati,  tenuto  conto  della
necessita' di fare fronte a rischi specifici per la protezione  degli
investitori o l'integrita' del  mercato  che  presentano  particolare
rilevanza nel contesto della struttura del mercato italiano. (73) 
  03.  La  Banca  d'Italia  e  la  Consob  comunicano  al   Ministero
dell'economia e delle finanze le disposizioni  regolamentari  recanti
gli obblighi aggiuntivi di  cui  al  comma  02  ai  fini  della  loro
notifica alla Commissione europea. 
  1.  La  Banca  d'Italia,  sentita   la   CONSOB,   disciplina   con
regolamento: 
    a) gli obblighi delle SIM ((, delle imprese di  paesi  terzi))  e
delle SGR in materia di adeguatezza  patrimoniale,  contenimento  del
rischio nelle sue diverse configurazioni e partecipazioni detenibili,
nonche' l'informativa da rendere al pubblico sulle stesse  materie  e
sul governo societario, l'organizzazione amministrativa e  contabile,
i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione; 
    b) gli obblighi delle Sim, delle imprese di  paesi  terzi,  delle
Sgr,  nonche'  degli  intermediari  finanziari   iscritti   nell'albo
previsto dall'articolo 106 del Testo  Unico  bancario,  delle  banche
italiane autorizzate all'esercizio dei servizi o delle  attivita'  di
investimento, in materia di modalita' di deposito e  di  sub-deposito
degli  strumenti  finanziari  e  del  denaro  di   pertinenza   della
clientela; (73) 
    c) le regole applicabili agli Oicr italiani aventi a oggetto: 
      1)  i  criteri  e   i   divieti   relativi   all'attivita'   di
investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo; 
      2) le norme prudenziali di  contenimento  e  frazionamento  del
rischio, limitatamente agli Oicr diversi dai FIA riservati. La  Banca
d'Italia puo' prevedere l'applicazione ai FIA italiani  riservati  di
limiti di  leva  finanziaria  massima  e  di  norme  prudenziali  per
assicurare la stabilita' e l'integrita' del mercato finanziario; 
      3) gli schemi tipo e le modalita' di  redazione  dei  prospetti
contabili che le societa' di gestione del risparmio, le  Sicav  e  le
Sicaf redigono periodicamente; 
      4) i metodi di calcolo del valore delle quote o azioni di Oicr; 
      5) i criteri e le modalita' da adottare per la valutazione  dei
beni e dei valori in cui e' investito il patrimonio e la periodicita'
della valutazione. Per  la  valutazione  di  beni  non  negoziati  in
mercati regolamentati, la Banca d'Italia puo' prevedere il ricorso  a
esperti indipendenti e richiederne  l'intervento  anche  in  sede  di
acquisto e vendita dei beni da parte del gestore; 
      6) le condizioni per la delega a terzi  della  valutazione  dei
beni in cui e' investito il patrimonio dell'Oicr e  del  calcolo  del
valore delle relative quote o azioni. 
    c-bis)  gli  obblighi  dei  soggetti  abilitati   relativi   alla
prestazione dei servizi e delle  attivita'  di  investimento  e  alla
gestione collettiva del risparmio, in materia di: 
      1) governo societario e requisiti generali  di  organizzazione,
compresa l'attuazione dell'articolo 4-undecies; 
      2) sistemi di remunerazione e di incentivazione; 
      3) continuita' dell'attivita'; 
      4)  organizzazione   amministrativa   e   contabile,   compresa
l'istituzione della funzione  di  controllo  della  conformita'  alle
norme; 
      5) gestione del rischio dell'impresa; 
      6) audit interno; 
      7) responsabilita' dell'alta dirigenza; 
      8)  esternalizzazione  di  funzioni  operative   essenziali   o
importanti o di servizi o di attivita'. (73) 
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), prevedono  la
possibilita' di adottare sistemi interni di  misurazione  dei  rischi
per   la   determinazione   dei   requisiti   patrimoniali,    previa
autorizzazione  della   Banca   d'Italia,   nonche'   di   utilizzare
valutazioni del rischio di credito  rilasciate  da  societa'  o  enti
esterni. 
  2. La  Consob,  sentita  la  Banca  d'Italia,  tenuto  conto  delle
differenti esigenze di  tutela  degli  investitori  connesse  con  la
qualita' e l'esperienza professionale dei  medesimi,  disciplina  con
regolamento gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di: 
    a) trasparenza, ivi inclusi: 
      1) gli obblighi informativi nella  prestazione  dei  servizi  e
delle attivita' di investimento, nonche'  della  gestione  collettiva
del risparmio, con particolare riferimento al grado  di  rischiosita'
di ciascun tipo specifico di prodotto finanziario e delle gestioni di
portafogli  offerti,  all'impresa  e  ai   servizi   prestati,   alla
salvaguardia  degli  strumenti  finanziari  o  delle   disponibilita'
liquide  detenuti  dall'impresa,  ai  costi,  agli  incentivi,   alle
strategie di esecuzione degli  ordini  e  alle  pratiche  di  vendita
abbinata; (73) 
      2) le modalita' e i criteri da  adottare  nella  diffusione  di
comunicazioni pubblicitarie e promozionali e di ricerche  in  materia
di investimenti; 
      3)  gli  obblighi  di   comunicazione   ai   clienti   relativi
all'esecuzione  degli  ordini,  alla  gestione  di  portafogli,  alle
operazioni con passivita' potenziali e  ai  rendiconti  di  strumenti
finanziari  o  delle  disponibilita'  liquide  dei  clienti  detenuti
dall'impresa; 
      3-bis) gli obblighi informativi nei confronti degli investitori
dei FIA italiani, dei FIA UE e dei FIA non UE; 
    b) correttezza dei comportamenti, ivi inclusi: 
      1) gli obblighi di acquisizione di informazioni dai  clienti  o
dai potenziali clienti ai fini della valutazione di adeguatezza o  di
appropriatezza delle operazioni o dei servizi forniti, ivi inclusi  i
casi di pratiche di vendita abbinata; (73) 
      2) le misure per  eseguire  gli  ordini  alle  condizioni  piu'
favorevoli per i clienti; 
      3) gli obblighi in materia di gestione degli ordini; 
      4) l'obbligo di assicurare che la  gestione  di  portafogli  si
svolga con modalita' aderenti alle specifiche  esigenze  dei  singoli
investitori e che quella su  base  collettiva  avvenga  nel  rispetto
degli obiettivi di investimento dell'OICR; 
      5) le  condizioni  alle  quali  possono  essere  corrisposti  o
percepiti incentivi. 
    b-bis) prestazione dei servizi e delle attivita' di  investimento
e di gestione collettiva del risparmio, relativi: 
      1) alle procedure, anche di controllo interno, per la  corretta
e  trasparente  prestazione  dei  servizi  e   delle   attivita'   di
investimento, ivi incluse quelle per: 
       a) il  governo  degli  strumenti  finanziari  e  dei  depositi
strutturati; 
       b) la percezione o la corresponsione di incentivi; 
      2) alle procedure, anche di controllo interno, per la  corretta
e trasparente prestazione della gestione  collettiva  del  risparmio,
ivi  incluse  quelle  per  la  percezione  o  la  corresponsione   di
incentivi; 
      3) alle modalita' di  esercizio  della  funzione  di  controllo
della conformita' alle norme; 
      4) al trattamento dei reclami; 
      5) alle operazioni personali; 
      6) alla gestione  dei  conflitti  di  interesse  potenzialmente
pregiudizievoli per i  clienti,  ivi  inclusi  quelli  derivanti  dai
sistemi di remunerazione e di incentivazione; 
      7) alla conservazione delle registrazioni; 
      8) alla conoscenza  e  competenza  delle  persone  fisiche  che
forniscono consulenza alla clientela in  materia  di  investimenti  o
informazioni su  strumenti  finanziari,  servizi  di  investimento  o
accessori per conto dei soggetti abilitati. (73) 
  2-bis. Con riferimento alle materie indicate al  comma  1,  lettera
c-bis), numeri 1), 2), 3), 7) e  8),  la  Banca  d'Italia  acquisisce
l'intesa della Consob sugli aspetti di disciplina  rilevanti  per  le
finalita' di cui  all'articolo  5,  comma  3.  Con  riferimento  alle
materie indicate al comma 2, lettera b-bis),  numero  6),  la  Consob
acquisisce l'intesa della Banca d'Italia sugli aspetti di  disciplina
rilevanti per le finalita'  di  cui  all'articolo  5,  comma  2.  Gli
aspetti di disciplina rilevanti per le finalita' di competenza  della
Banca  d'Italia  e  della  Consob  sono  specificati  nel  protocollo
previsto all'articolo 5, comma 5-bis. Per l'esercizio della vigilanza
ai sensi della presente parte, sono competenti la Banca d'Italia  per
il rispetto delle disposizioni adottate ai sensi del comma 1, lettera
c-bis), numeri 1), 2), 3), 7) e 8), e la Consob per il rispetto delle
disposizioni adottate ai sensi del comma 2,  lettera  b-bis),  numero
6); inoltre, la Banca d'Italia e la Consob, in relazione agli aspetti
sui  quali  hanno  fornito  l'intesa  e  per  le  finalita'  di   cui
all'articolo 5, commi 2 e 3, possono: 
    a) esercitare i poteri di vigilanza  informativa  e  di  indagine
loro attribuiti dal presente  capo,  anche  al  fine  di  adottare  i
provvedimenti  di  intervento  di  propria  competenza,  secondo   le
modalita' previste nel protocollo; 
    b) comunicare le irregolarita' riscontrate all'altra Autorita' ai
fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza. (73) 
  2-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129. (73) 
  2-quater. La Consob,  sentita  la  Banca  d'Italia,  individua  con
regolamento: 
    a) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129; (73) 
    b) le  condizioni  alle  quali  i  soggetti  abilitati  non  sono
obbligati a osservare le disposizioni regolamentari di cui  al  comma
2,  lettera  b),  numero  1),  quando  prestano  i  servizi  di   cui
all'articolo 1, comma 5, lettere b) ed e); 
    c) la disciplina specifica di condotta  applicabile  ai  rapporti
tra soggetti abilitati e clienti professionali; 
    d) le norme di condotta che non  si  applicano  ai  rapporti  fra
soggetti abilitati che prestano i  servizi  di  cui  all'articolo  1,
comma  5,  lettere  a),  b)  ed  e),   e   controparti   qualificate,
intendendosi per tali: 
      1) le Sim, le imprese di investimento UE, le banche, le imprese
di  assicurazione,  gli  Oicr,  i  gestori,  i  fondi  pensione,  gli
intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106
del Testo Unico bancario, le societa'  di  cui  all'articolo  18  del
Testo  Unico  bancario,  gli  istituti  di  moneta  elettronica,   le
fondazioni bancarie, i Governi  nazionali  e  i  loro  corrispondenti
uffici, compresi gli organismi  pubblici  incaricati  di  gestire  il
debito   pubblico,   le   banche   centrali   e   le   organizzazioni
sovranazionali a carattere pubblico; 
      2) le altre  categorie  di  soggetti  privati  individuati  con
regolamento dalla Consob, sentita Banca d'Italia,  nel  rispetto  dei
criteri di cui alla direttiva 2014/65/UE e alle  relative  misure  di
esecuzione; 
      3) le categorie corrispondenti a quelle dei numeri 1) e  2)  di
soggetti di paesi non appartenenti all'Unione europea. (73) 
  2-quinquies. La Consob, sentita la Banca  d'Italia,  individua  con
regolamento: 
    a) i clienti professionali privati; 
    b) i criteri di  identificazione  dei  soggetti  privati  che  su
richiesta possono essere trattati come  clienti  professionali  e  la
relativa procedura di richiesta. (73) 
  2-sexies. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentite  la
Banca d'Italia e la Consob, individua con regolamento: 
    a) i clienti professionali pubblici; 
    b) i criteri di identificazione  dei  soggetti  pubblici  che  su
richiesta possono essere trattati come  clienti  professionali  e  la
relativa procedura di richiesta. (73) 
  2-septies. Le disposizioni in materia di sistemi di remunerazione e
di incentivazione emanate ai  sensi  del  comma  1,  lettera  c-bis),
numero 2), possono prevedere che determinate decisioni in materia  di
remunerazione e  di  incentivazione  siano  rimesse  alla  competenza
dell'assemblea  dei   soci,   anche   nel   modello   dualistico   di
amministrazione  e  controllo,  stabilendo   quorum   costitutivi   e
deliberativi anche in deroga a norme di legge. (73) 
  2-octies. E' nullo qualunque patto o  clausola  non  conforme  alle
disposizioni  in  materia  di   sistemi   di   remunerazione   e   di
incentivazione emanate ai sensi del comma 1, lettera  c-bis),  numero
2), o contenute in atti dell'Unione europea direttamente applicabili.
La nullita' della clausola non comporta la nullita' del contratto. Le
previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto,
ove possibile, con i parametri indicati nelle  disposizioni  suddette
nei valori piu' prossimi alla pattuizione originaria. (73) 
  2-novies. I soci e gli amministratori dei soggetti abilitati, fermi
restando gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo  comma,  del
codice civile, si astengono dalle deliberazioni  in  cui  abbiano  un
interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi. 
 
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AGGIORNAMENTO (73) 
  Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art.  10,  comma
2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.
58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018,
fatto salvo  quanto  diversamente  previsto  dall'articolo  93  della
direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo  2,
della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si  applicano
dal 3 settembre 2019, e dall'articolo  55  del  regolamento  (UE)  n.
600/2014, e successive modificazioni,  nonche'  dal  comma  3.  [...]
Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea
direttamente  applicabili,  le  disposizioni  emanate   dalla   Banca
d'Italia  e  dalla  Consob,  anche  congiuntamente,   ai   sensi   di
disposizioni  del  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,
abrogate o modificate  dal  presente  decreto,  continuano  a  essere
applicate fino alla data  di  entrata  in  vigore  dei  provvedimenti
emanati dalla Banca d'Italia  o  dalla  Consob  nelle  corrispondenti
materie".