DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1998, n. 58

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-7-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/09/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 9-4-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 37 
                   (( (Regolamento del fondo). )) 
 
  ((1.  Il  regolamento  di  ciascun  fondo  comune  di  investimento
definisce  le   caratteristiche   del   fondo,   ne   disciplina   il
funzionamento, indica il  gestore  e  il  depositario,  definisce  la
ripartizione  dei  compiti  tra  tali  soggetti,  regola  i  rapporti
intercorrenti tra tali soggetti e i partecipanti al fondo. 
  2. Il regolamento stabilisce in particolare: 
    a) la denominazione e la durata del fondo; 
    b) le modalita' di  partecipazione  al  fondo,  i  termini  e  le
modalita'  dell'emissione  ed  estinzione  dei  certificati  e  della
sottoscrizione e del rimborso delle quote  nonche'  le  modalita'  di
liquidazione del fondo; 
    c) gli organi competenti per la scelta  degli  investimenti  e  i
criteri di ripartizione degli investimenti medesimi; 
    d) il tipo di beni, di strumenti finanziari e di altri valori  in
cui e' possibile investire il patrimonio del fondo; 
    e) i criteri relativi alla  determinazione  dei  proventi  e  dei
risultati  della  gestione  nonche'   le   eventuali   modalita'   di
ripartizione e distribuzione dei medesimi; 
    f) le spese a carico del fondo e quelle a carico  della  societa'
di gestione del risparmio; 
    g) la misura o i  criteri  di  determinazione  delle  provvigioni
spettanti alla societa' di gestione del risparmio  e  degli  oneri  a
carico dei partecipanti; 
    h)  le  modalita'  di  pubblicita'  del  valore  delle  quote  di
partecipazione; 
    i) se il fondo e' un fondo feeder. 
  3. Il regolamento  dei  fondi  chiusi  diversi  dai  FIA  riservati
prevede  che   i   partecipanti   possono   riunirsi   in   assemblea
esclusivamente  per  deliberare  sulla  sostituzione   del   gestore.
L'assemblea e'  convocata  dal  consiglio  di  amministrazione  della
societa'  di  gestione  anche  su  richiesta  dei  partecipanti   che
rappresentano almeno il  5  per  cento  del  valore  delle  quote  in
circolazione e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole
della   maggioranza   assoluta   delle   quote   degli    intervenuti
all'assemblea. Il quorum deliberativo non puo' in  ogni  caso  essere
inferiore  al  10  per  cento  del  valore  di  tutte  le  quote   in
circolazione. 
  4. La Banca d'Italia approva il regolamento dei fondi  diversi  dai
FIA riservati e le relative modificazioni, valutandone in particolare
la completezza e la compatibilita' con i criteri generali determinati
ai sensi degli articoli 36 e 37. 
  5.  La  Banca  d'Italia  individua  le  ipotesi  in  cui,  in  base
all'oggetto dell'investimento, alla categoria di investitori  o  alle
regole  di  funzionamento  del  fondo,  il  regolamento  e   le   sue
modificazioni si intendono approvati in  via  generale.  Negli  altri
casi il regolamento si intende approvato quando la Banca d'Italia non
adotta  un  provvedimento  di  diniego  nel  termine  dalla  medesima
preventivamente stabilito. )) 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 25 settembre 2001, n.  351,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 23 novembre 2001, n. 410, ha disposto (con l'art.  6,  comma
1) che i fondi comuni d'investimento immobiliare istituiti  ai  sensi
del presente articolo non sono soggetti alle imposte  sui  redditi  e
all'imposta regionale sulle attivita' produttive.