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DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1998, n. 58

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-7-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/2024)
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Testo in vigore dal:  29-9-2018
aggiornamenti all'articolo

Art. 187-ter

(Manipolazione del mercato).
((
1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.
2. Si applica la disposizione dell'articolo 187-bis, comma 5.
))
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 107))
.
((
4. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.
))
5.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 107))
.
6.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 107))
.
7.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 107))
.

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AGGIORNAMENTO (12)

La L. 18 aprile 2005, n. 62 ha disposto (con l'art. 9, comma 6) che "Le disposizioni previste dalla parte V, titolo I-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge che le ha depenalizzate, quando il relativo procedimento penale non sia stato definito".