DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1998, n. 58

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-7-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/03/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 29-9-2018
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 104 
                              (Difese). 
 
  1.  Salvo  autorizzazione  dell'assemblea  ordinaria  o  di  quella
straordinaria per le delibere di  competenza,  le  societa'  italiane
quotate i cui titoli  sono  oggetto  dell'offerta  si  astengono  dal
compiere atti od operazioni che possono contrastare il  conseguimento
degli obiettivi dell'offerta.  L'obbligo  di  astensione  si  applica
dalla comunicazione di cui all'articolo 102, comma  1,  e  fino  alla
chiusura dell'offerta ovvero  fino  a  quando  l'offerta  stessa  non
decada. La mera ricerca di altre  offerte  non  costituisce  atto  od
operazione in contrasto con gli obiettivi dell'offerta.  Resta  ferma
la responsabilita' degli amministratori, dei componenti del consiglio
di gestione e di sorveglianza e dei direttori generali per gli atti e
le operazioni compiuti. (31) 
  1-bis.  L'autorizzazione  assembleare  prevista  dal  comma   1   e
richiesta anche  per  l'attuazione  di  ogni  decisione  presa  prima
dell'inizio del periodo indicato nel comma  1,  che  non  sia  ancora
stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso  normale
delle attivita' della societa' e la cui attuazione possa  contrastare
il conseguimento degli obiettivi dell'offerta. (31) 
  1-ter. Gli statuti possono derogare, in  tutto  o  in  parte,  alle
disposizioni dei commi 1 e 1-bis. Le societa' comunicano  le  deroghe
approvate ai sensi del presente comma alla Consob e alle autorita' di
vigilanza in materia di offerte pubbliche  di  acquisto  degli  Stati
membri in cui i loro titoli sono  ammessi  alla  negoziazione  su  un
mercato regolamentato o in cui  e'  stata  chiesta  tale  ammissione.
((Tali deroghe sono altresi' tempestivamente comunicate  al  pubblico
secondo le modalita' previste dalla Consob con regolamento)). (31) 
  2. L'avviso di convocazione  relativo  alle  assemblee  di  cui  al
presente articolo e' pubblicato con le modalita' di cui  all'articolo
125-bis entro il quindicesimo giorno precedente la data  fissata  per
l'assemblea. 
 
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AGGIORNAMENTO (31) 
  Il D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 146, ha  disposto  (con  l'art.  1,
comma 3) che le modifiche al presente articolo hanno efficacia dal  1
luglio 2010.