DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 1997, n. 472

Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-4-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020)
Testo in vigore dal: 1-1-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7. 
              Criteri di determinazione della sanzione 
  1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravita'
della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente,  all'opera
da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle  conseguenze,
nonche' alla sua personalita' e alle condizioni economiche e sociali. 
  2. La personalita' del  trasgressore  e'  desunta  anche  dai  suoi
precedenti fiscali. 
  3. Salvo quanto previsto al comma 4, la sanzione e' aumentata  fino
alla meta' nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso
in altra violazione della stessa indole non definita ai  sensi  degli
articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di adesione all'accertamento  di
mediazione e di conciliazione. Sono considerate della  stessa  indole
le violazioni delle stesse  disposizioni  e  quelle  di  disposizioni
diverse che, per la natura dei  fatti  che  le  costituiscono  e  dei
motivi che le determinano o per le modalita' dell'azione,  presentano
profili di sostanziale identita'. (1) (20) ((21)) 
  4.  Qualora  concorrano  circostanze  che  rendono   manifesta   la
sproporzione tra l'entita' del tributo cui la violazione si riferisce
e la sanzione, questa puo' essere ridotta fino alla meta' del minimo.
(20) ((21)) 
  4-bis. Salvo quanto  diversamente  disposto  da  singole  leggi  di
riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o  di  una
denuncia entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine,  la
sanzione e' ridotta della meta'. (20) ((21)) 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203 ha disposto (con l'art. 5, comma 1)
che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto  a  decorrere
dal 1 aprile 1998, salvo quelle  che  introducono  i  nuovi  illeciti
previsti negli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera
d), ovvero modificano il  trattamento  sanzionatorio  in  senso  piu'
sfavorevole al contribuente." 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 ha  disposto  (con  l'art.  32,
comma 1) che le presenti modifiche si applicano  a  decorrere  dal  1
gennaio 2017. 
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AGGIORNAMENTO (21) 
  Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, come modificato  dalla  L.  28
dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 32, comma  1)  che  le
presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2016.