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DECRETO LEGISLATIVO 5 dicembre 1997, n. 430

Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2022)
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Testo in vigore dal:  1-1-1998

Art. 7

Disposizioni sugli uffici locali e sulle ragionerie
1. Le funzioni del Ministero sono svolte in sede locale da Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Le Ragionerie centrali costituite presso i Ministeri assumono la denominazione di "Uffici centrali del bilancio" ed esercitano le funzioni individuate con i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2. Trascorsi dieci giorni dalla registrazione dell'impegno ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, gli atti dai quali derivi un obbligo di pagare somme a carico del bilancio dello Stato acquistano efficacia. I regolamenti prevedono procedure semplificate per verifiche della legalità della spesa, senza effetti impeditivi sull'efficacia degli atti.
3. Le ragionerie regionali sono soppresse. Le funzioni relative ad amministrazioni decentrate su base più ampia di quella provinciale sono esercitate dalla ragioneria provinciale operante presso il dipartimento provinciale avente sede nel capoluogo di regione, anche mediante l'utilizzazione del personale delle soppresse ragionerie regionali. Alla predetta ragioneria provinciale sono attribuite le funzioni del Ministero, da esercitarsi in sede locale, in materia di promozione e di attuazione delle politiche di sviluppo e di coesione, con particolare riguardo alle aree depresse, nonché, a richiesta e d'intesa con le regioni, gli enti locali e gli altri soggetti interessati, funzioni di collaborazione e di supporto ai predetti soggetti ed enti nelle stesse materie, secondo modalità e programmi stabiliti con i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2.
Nota all'art. 7:
- Il testo dell'art. 11, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994, è il seguente: "1. La competente ragioneria, entro quindici giorni dal ricevimento dell'atto per il controllo, registra l'impegno di spesa sotto la responsabilità del dirigente che lo ha emanato. La registrazione dell'impegno non può aver luogo ove si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio o che sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure che sia riferibile ai residui anziché alla competenza, o a questa piuttosto che a quelli. In tal caso, la ragioneria restituisce alla competente amministrazione l'atto, con l'indicazione delle ragioni che ne impediscono l'ulteriore corso.
Nel caso di impegno contestuale al pagamento, per la registrazione dell'atto si applicano le norme e il termine di cui al comma 2".