DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 1997, n. 472

Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-4-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020)
Testo in vigore dal: 1-1-2016
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 11. 
             Responsabili per la sanzione amministrativa 
  1.  Nei  casi  in  cui  una  violazione  che  abbia  inciso   sulla
determinazione o sul pagamento del tributo e' commessa dal dipendente
o dal  rappresentante  legale  o  negoziale  di  una  persona  fisica
nell'adempimento del  suo  ufficio  o  del  suo  mandato  ovvero  dal
dipendente o  dal  rappresentante  o  dall'amministratore,  anche  di
fatto, di societa', associazione od ente, con  o  senza  personalita'
giuridica, nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze, la persona
fisica, la societa', l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali
ha agito l'autore della violazione  sono  obbligati  solidalmente  al
pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il  diritto
di regresso secondo le disposizioni vigenti. Se la violazione non  e'
commessa con dolo o colpa grave, la sanzione,  determinata  anche  in
esito all'applicazione delle previsioni degli articoli 7, comma 3,  e
12, non puo' essere eseguita nei confronti dell'autore,  che  non  ne
abbia tratto diretto vantaggio, in somma eccedente euro 50.000, salvo
quanto disposto dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2,  e  salva,
per l'intero, la responsabilita'  prevista  a  carico  della  persona
fisica, della societa', dell'associazione o dell'ente. L'importo puo'
essere adeguato ai sensi dell'articolo 2, comma 4. (1) (20) ((21)) 
  2. Fino a prova contraria, si presume autore della  violazione  chi
ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi. 
 3. Quando la violazione e'  commessa  in  concorso  da  due  o  piu'
persone, alle quali sono state irrogate sanzioni diverse, la  persona
fisica, la societa', l'associazione o l'ente  indicati  nel  comma  1
sono obbligati al pagamento di una  somma  pari  alla  sanzione  piu'
grave. 
  4.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS.  24  SETTEMBRE  2015,  N.  158,  COME
MODIFICATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)). ((20)) 
  5. Il pagamento della sanzione e,  nel  caso  in  cui  siano  state
irrogate sanzioni diverse, il pagamento  di  quella  piu'  grave,  da
chiunque  eseguito,  estingue  tutte  le  obbligazioni.  Qualora   il
pagamento sia stato eseguito dall'autore della violazione, nel limite
previsto dall'articolo 11, comma 1, la responsabilita' della  persona
fisica, della societa', dell'associazione o  dell'ente  indicati  nel
comma 1 e' limitata all'eventuale eccedenza. (20) ((21)) 
  6. La persona fisica, la societa', l'associazione o l'ente indicati
nel comma l possono assumere il debito dell'autore della  violazione.
(20) ((21)) 
  7.  La  morte  della  persona  fisica  autrice  della   violazione,
ancorche'   avvenuta   prima   della   irrogazione   della   sanzione
amministrativa, non estingue la responsabilita' della persona fisica,
della societa' o dell'ente indicati nel comma 1. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203 ha disposto (con l'art. 5, comma 1)
che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto  a  decorrere
dal 1 aprile 1998, salvo quelle  che  introducono  i  nuovi  illeciti
previsti negli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera
d), ovvero modificano il  trattamento  sanzionatorio  in  senso  piu'
sfavorevole al contribuente." 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (20) 
  Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 ha  disposto  (con  l'art.  32,
comma 1) che le presenti modifiche si applicano  a  decorrere  dal  1
gennaio 2017. 
  Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 aveva precedentemente  disposto
(con l'art. 32, comma 1) l'abrogazione del presente comma a decorrere
dal 1 gennaio 2017. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (21) 
  Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, come modificato  dalla  L.  28
dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 32, comma  1)  che  le
presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2016.