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DECRETO LEGISLATIVO 5 dicembre 1997, n. 430

Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2022)
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Testo in vigore dal:  1-1-1998

Art. 3

Riordino delle competenze
e dell'organizzazione del Ministero
1. Il Ministero ha competenza nei settori della politica economica, finanziaria e di bilancio, da esercitarsi in funzione anche del rispetto dei vincoli di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Ha competenza, inoltre, nel settore della programmazione degli investimenti pubblici e degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale, nonché in quello delle politiche di coesione, ivi compresi gli interventi diretti al perseguimento degli obiettivi fissati in sede comunitaria ed all'utilizzo dei relativi fondi.
Coordina la spesa pubblica e ne verifica gli andamenti, svolgendo i controlli previsti dalla legge. Il Ministero assicura al Governo, ai fini anche dell'esercizio da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri delle funzioni di impulso, di indirizzo e di coordinamento, il supporto tecnico, conoscitivo ed operativo per l'elaborazione delle politiche generali e di settore, con riguardo all'impostazione e alla definizione degli interventi di finanza pubblica rivolti alla loro attuazione, in coerenza con gli obiettivi generali di politica economica e finanziaria stabiliti dal Governo. Nel rispetto delle deliberazioni del Governo e del potere di direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché delle competenze istituzionali e delle specifiche attribuzioni previste dal vigente ordinamento per il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per gli altri Ministeri di settore, il Ministero esercita le funzioni e i poteri attribuiti dalla legge in materia di gestione di partecipazioni azionarie, di esercizio dei diritti dell'azionista e di alienazione dei titoli di proprietà dello Stato.
2. Le competenze del Ministero sono riordinate nei seguenti settori generali ed omogenei di attività organizzati in forma dipartimentale, secondo la seguente ripartizione:
a) politica economica e finanziaria, con particolare riguardo all'analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni e internazionali, alla vigilanza sui mercati finanziari e sul sistema creditizio, all'elaborazione delle linee di programmazione economica e finanziaria, alle operazioni di copertura del fabbisogno finanziario e di gestione del debito pubblico ed alla gestione di partecipazioni azionarie dello Stato, compreso l'esercizio dei diritti dell'azionista e l'alienazione dei titoli azionari di proprietà dello Stato, con l'osservanza di quanto stabilito nel comma 1;
b) politiche, processi e adempimenti di bilancio, con particolare riguardo alla formazione e gestione del bilancio dello Stato, compresi gli adempimenti di tesoreria e la verifica dei relativi andamenti e flussi di cassa, assicurandone il raccordo operativo con gli adempimenti in materia di copertura del fabbisogno finanziario previsti dalla lettera a), nonché alla verifica della quantificazione degli oneri derivanti dai provvedimenti e dalle innovazioni normative ed al monitoraggio della spesa pubblica, coordinandone e verificandone gli andamenti e svolgendo i controlli previsti dall'ordinamento;
c) programmazione economica e finanziaria, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, con particolare riferimento alle aree depresse, esercitando a tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione e utilizzo dei fondi strutturali comunitari;
d) amministrazione generale, personale e servizi del tesoro, con particolare riguardo: alle attività di promozione, coordinamento e sviluppo della qualità dei processi e dell'organizzazione; alla trattazione degli affari di carattere generale; alla gestione delle risorse umane; alla gestione dei servizi del Tesoro, comprese le erogazioni a carico del bilancio dello Stato e i servizi diretti all'utenza.
3. Le competenze del Ministero sono ripartite, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in dipartimenti, istituiti in numero non superiore a quattro.
4. Il Provveditorato generale dello Stato, che opera nell'ambito del dipartimento a tal fine individuato ai sensi del comma 3, assicura la consulenza per l'acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni dello Stato e, su richiesta dei dirigenti responsabili degli acquisti, procede a controlli di qualità ai fini di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Provvede altresì, su richiesta di amministrazioni dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, all'esecuzione di specifici programmi di approvvigionamento di beni e servizi, anche comuni a più amministrazioni. Elabora parametri e criteri in materia di acquisizione e gestione economica delle risorse strumentali da parte delle amministrazioni dello Stato, anche ai fini di valutazioni sulla congruità dei prezzi. Esercita le attribuzioni previste dalla legge in ordine all'attività dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, nonché in materia di vigilanza e controllo sulla produzione dei valori e degli stampati soggetti a rigoroso rendiconto.
5. È istituito il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, mediante accorpamento in un'unica struttura del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e del Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici, già operanti presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, che sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 3. Il Nucleo è articolato in due unità operative, rispettivamente per la valutazione e per la verifica degli investimenti pubblici. Ai componenti del Nucleo è attribuito il trattamento economico stabilito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento una relazione riguardante l'attività della pubblica amministrazione in materia di investimenti pubblici per lo sviluppo economico territoriale e settoriale, sulla base dell'attività svolta dal Nucleo.
Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili), è il seguente: "1. Il dirigente responsabile della spesa, previa attestazione, nelle forme da stabilirsi con apposite istruzioni del Ministro del tesoro, dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dai terzi ovvero del verificarsi delle altre condizioni o prestazioni stabilite in rapporto al corrispondente impegno, anche sulla scorta della valutazione di organi tecnici e di controllo della qualità, emette l'ordine di pagare le somme impegnate. Nell'ordine sono riportati i riferimenti contabili del corrispondente impegno".