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DECRETO LEGISLATIVO 17 novembre 1997, n. 398

Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

note: Entrata in vigore del decreto: 3/12/1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/10/2006)
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Testo in vigore dal:  27-3-2001
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Art. 20

Norme applicabili al concorso per uditore giudiziario
riservato alla provincia autonoma di Bolzano
1. Fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti, al concorso per uditore giudiziario riservato per la provincia autonoma di Bolzano, non si applicano i seguenti articoli:
((...))
124, commi primo, secondo e terzo, 125, 125-ter e 125-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
((...))
.
((Al concorso sono ammessi i laureati in giurisprudenza che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, risultino di età non inferiore agli anni ventuno e non superiore ai quaranta, soddisfino alle condizioni previste dall'articolo 8 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ed abbiano gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti))
.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1997

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Flick, Ministro di grazia e giustizia

Berlinguer, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

Visto, il Guadasigilli: Flick