DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 1997, n. 241

Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-8-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2014
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 7-bis 
(Violazioni   in   materia   di   trasmissione    telematica    delle
                           dichiarazioni). 
 
  1. In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni da
parte dei soggetti indicati nel comma 3 dell'articolo 3  del  decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, a carico  dei
medesimi si applica la sanzione amministrativa da lire un  milione  a
lire dieci milioni. (16) 
  ((1-bis. La sanzione di cui al comma 1  si  applica  a  carico  dei
soggetti indicati nell'articolo 15 del decreto  del  Ministero  delle
finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  187
del 12  agosto  1998,  in  caso  di  tardiva  o  omessa  trasmissione
telematica  di  dichiarazioni  e  di  atti  che  essi  hanno  assunto
l'impegno a trasmettere.)) 
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AGGIORNAMENTO (16) 
  La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 34)
che "Per le violazioni di cui all'articolo 7-bis e ai  commi  1  e  3
dell'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  e
successive  modificazioni,  ferma   restando   l'applicazione   dell'
articolo 3, comma 3, del decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.
472, nelle ipotesi in cui la violazione  sia  stata  gia'  contestata
alla data di entrata in vigore della presente legge, non si da' luogo
a restituzione di quanto eventualmente pagato."