DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 1997, n. 241

Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-8-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/2023)
Testo in vigore dal: 13-12-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 38 
                              Compensi 
 
  1. Per le attivita' di cui al comma 4 dell'articolo 34,  ai  centri
e, a decorrere dall'anno 2006, agli iscritti  nell'Albo  dei  dottori
commercialisti e degli esperti contabili di cui all'articolo 1, comma
4, e all'articolo 78 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n.  139,
e nell'albo dei consulenti del lavoro di cui alla  legge  11  gennaio
1979, n. 12, spetta un compenso, a carico del bilancio  dello  Stato,
di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro
26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in  forma
congiunta. Le modalita' di corresponsione dei compensi sono stabilite
con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. (15)  (17)
(18) (19) (20) (21) (24) (25) (28) (31) (33) (34) 
  2. ((PERIODO SOPPRESSO DAL  D.LGS.  21  NOVEMBRE  2014,  N.  175)).
Nessun compenso spetta ai sostituti per le attivita' di cui al  comma
4 del predetto articolo 37. I  predetti  compensi  non  costituiscono
corrispettivi agli effetti dell'imposta  sul  valore  aggiunto.  (15)
(17) (18) (19) (20) (21) (24) (25) (28) (31) (33) 
  3. La  misura  dei  compensi  previsti  nel  presente  articolo  e'
adeguata ogni anno, con  decreto  del  Ministero  delle  finanze,  di
concerto  con  il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio   e   della
programmazione economica, con l'applicazione di una percentuale  pari
alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie  di
operai  e  di  impiegati  accertata  dall'Istat,  rilevata  nell'anno
precedente. 
 
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AGGIORNAMENTO (15) 
  Il Decreto 1 agosto 2001 (in G.U. 3/11/2001, n.  256)  ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "Il compenso di L. 25.000  spettante,  ai
sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 9  luglio  1997,
n. 241, ai centri di assistenza fiscale, per  ciascuna  dichiarazione
modello 730/2000 elaborata e trasmessa,  e'  elevato,  ai  sensi  del
comma 3 del citato art. 38, a L. 25.650". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il compenso di  L.
20.000 spettante,  ai  sensi  dell'art.  38,  comma  2,  del  decreto
legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  ai  sostituti  d'imposta  per
ciascuna dichiarazione modello 730/2000  elaborata  e  trasmessa,  e'
elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a L. 20.520". 
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AGGIORNAMENTO (17) 
  IL Decreto 26 novembre 2002 (in G.U. 21/01/2003, n. 16) ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "Il compenso di Euro 13,25 spettante,  ai
sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 9  luglio  1997,
n. 241, ai centri di assistenza fiscale, per  ciascuna  dichiarazione
modello 730/2001 elaborata e trasmessa,  e'  elevato,  ai  sensi  del
comma 3 del citato art. 38, a Euro 13,61". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2)  che  "Il  compenso  di
Euro 10,60 spettante, ai sensi dell'art. 38,  comma  2,  del  decreto
legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  ai  sostituti  d'imposta  per
ciascuna dichiarazione modello  730/2001  elaborata  e  trasmessa  e'
elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38 a Euro 10,89". 
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AGGIORNAMENTO (18) 
  Il Decreto 24 giugno 2003 (in G.U. 26/08/2003, n. 197) ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "Il compenso di Euro 13,61 spettante,  ai
sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 9  luglio  1997,
n. 241, ai Centri di assistenza fiscale, per  ciascuna  dichiarazione
modello 730/2002 elaborata e trasmessa,  e'  elevato,  ai  sensi  del
comma 3 del citato art. 38, a Euro 13,98". 
  Ha inoltre disposto (con l'art.1, comma 2) che "Il compenso di Euro
10,89  spettante,  ai  sensi  dell'art.  38,  comma  2,  del  decreto
legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  ai  sostituti  d'imposta  per
ciascuna dichiarazione modello 730/2002  elaborata  e  trasmessa,  e'
elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a Euro 11,18". 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  Il Decreto 6 maggio 2004 (in  G.U.  23  luglio  2004,  n.  171)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1)  che  "Il  compenso  di  Euro  13,98
spettante, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo  9
luglio 1997, n. 241, ai centri di assistenza  fiscale,  per  ciascuna
dichiarazione modello 730/2003 elaborata e trasmessa, e' elevato,  ai
sensi del comma 3 del citato art. 38, a Euro 14,33". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2)  che  "Il  compenso  di
Euro 11,18 spettante, ai sensi dell'art. 38,  comma  2,  del  decreto
legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  ai  sostituti  d'imposta  per
ciascuna dichiarazione modello 730/2003  elaborata  e  trasmessa,  e'
elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a Euro 11,46". 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  Il Decreto 24 marzo 2005 (in G.U. 17/05/2005, n. 113)  ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "Il compenso di Euro 14,33 spettante,  ai
sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 9  luglio  1997,
n. 241, ai Centri di assistenza fiscale, per  ciascuna  dichiarazione
modello 730/2004 elaborata e trasmessa,  e'  elevato,  ai  sensi  del
comma 3 del citato art. 38, a Euro 14,62". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2)  che  "Il  compenso  di
Euro 11,46 spettante, ai sensi dell'art. 38,  comma  2,  del  decreto
legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  ai  sostituti  d'imposta  per
ciascuna dichiarazione modello 730/2004  elaborata  e  trasmessa,  e'
elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a Euro 11,69". 
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AGGIORNAMENTO (21) 
  Il Decreto 19 aprile 2006 (in G.U. 20/06/2006, n. 141) ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "Il compenso di Euro 14,62 spettante,  ai
sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 9  luglio  1997,
n. 241, ai Centri di assistenza fiscale, per  ciascuna  dichiarazione
modello 730/2005 elaborata e trasmessa,  e'  elevato,  ai  sensi  del
comma 3 del citato art. 38, a Euro 14,87". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2)  che  "Il  compenso  di
Euro 11,69 spettante, ai sensi dell'art. 38,  comma  2,  del  decreto
legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  ai  sostituti  d'imposta  per
ciascuna dichiarazione modello 730/2005  elaborata  e  trasmessa,  e'
elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a Euro 11,89". 
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  AGGIORNAMENTO (24) 
  Il Decreto 21 maggio 2007 (in G.U. 09/07/2007, n. 157) ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "Il compenso di Euro 14,87 spettante,  ai
sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 9  luglio  1997,
n. 241,  ai  C.A.F.  e  ai  professionisti  abilitati,  per  ciascuna
dichiarazione modello 730/2006 elaborata e trasmessa, e' elevato,  ai
sensi del comma 3 del citato art. 38, a Euro 15,17". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2)  che  "Il  compenso  di
Euro 11,89 spettante, ai sensi dell'art. 38,  comma  2,  del  decreto
legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  ai  sostituti  d'imposta  per
ciascuna dichiarazione modello 730/2006  elaborata  e  trasmessa,  e'
elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a Euro 12,13". 
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  AGGIORNAMENTO (28) 
  Il Decreto 13 maggio 2009 (in G.U. 18/09/2009, n. 217) ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "Il compenso di cui all'art. 38, comma 1,
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241  adeguato  per  l'anno
2007 a 15,43 con decreto ministeriale del 15 aprile  2008,  spettante
ai C.A.F. e ai professionisti abilitati, per  ciascuna  dichiarazione
modello 730/2008 elaborata e trasmessa,  e'  elevato,  ai  sensi  del
comma 3 del citato art. 38, a 15,92." 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il compenso di cui
all'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241
adeguato per l'anno 2007 a 12,34  con  decreto  ministeriale  del  15
aprile  2008,  spettante  ai   sostituti   d'imposta   per   ciascuna
dichiarazione modello 730/2008 elaborata e trasmessa, e' elevato,  ai
sensi del comma 3 del citato art. 38, a 12,73." 
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AGGIORNAMENTO (31) 
  IL Decreto 5 agosto 2010 (in G.U. 13/09/2010, n. 214)  ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "Il compenso di cui all'art. 38, comma 1,
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241  adeguato  per  l'anno
2008 a €15,92 con decreto ministeriale del 13 maggio 2009,  spettante
ai C.A.F. e ai professionisti abilitati, per  ciascuna  dichiarazione
modello 730/2009 elaborata e trasmessa,  e'  elevato,  ai  sensi  del
comma 3 del citato art. 38, a € 16,03". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il compenso di cui
all'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241
adeguato per l'anno 2008 a € 12,73 con decreto  ministeriale  del  13
maggio  2009,  spettante  ai   sostituti   d'imposta   per   ciascuna
dichiarazione modello 730/2009 elaborata e trasmessa, e' elevato,  ai
sensi del comma 3 del citato art. 38, a €12,82". 
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AGGIORNAMENTO (33) 
  IL Decreto 14 giugno 2011 (in G.U. 12/09/2011, n. 212) ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "Il  compenso  di  cui  all'articolo  38,
comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241  adeguato  per
l'anno 2009 a € 16,03 con decreto ministeriale  del  5  agosto  2010,
spettante ai C.A.F.  e  ai  professionisti  abilitati,  per  ciascuna
dichiarazione modello 730/2010 elaborata e trasmessa, e' elevato,  ai
sensi del comma 3 del citato articolo 38, a € 16,29". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "11 compenso di cui
all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.
241 adeguato per l'anno 2009 a € 12,82 con decreto ministeriale del 5
agosto  2010,  spettante  ai   sostituti   d'imposta   per   ciascuna
dichiarazione modello 730/2010 elaborata e trasmessa, e' elevato,  ai
sensi del comma 3 del citato articolo 38, a € 13,03". 
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  AGGIORNAMENTO (34) 
  La L. 12 novembre 2011, n. 183, ha disposto (con  l'art.  4,  comma
35) che "le disposizioni di cui ai commi da 30 a 34 si applicano  con
riferimento alle attivita' svolte a decorrere dall'anno 2012".