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DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 1997, n. 241

Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonchè di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-8-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/01/2024)
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Testo in vigore dal:  13-12-2014
aggiornamenti all'articolo

Art. 38

Compensi
1. Per le attività di cui al comma 4 dell'articolo 34, ai centri e, a decorrere dall'anno 2006, agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 78 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, e nell'albo dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta. Le modalità di corresponsione dei compensi sono stabilite con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. (15) (17) (18) (19) (20) (21) (24) (25) (28) (31) (33) (34)
2.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2014, N. 175))
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Nessun compenso spetta ai sostituti per le attività di cui al comma 4 del predetto articolo 37. I predetti compensi non costituiscono corrispettivi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. (15) (17) (18) (19) (20) (21) (24) (25) (28) (31) (33)
3. La misura dei compensi previsti nel presente articolo è adeguata ogni anno, con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con l'applicazione di una percentuale pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertata dall'Istat, rilevata nell'anno precedente.

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AGGIORNAMENTO (15)

Il Decreto 1 agosto 2001 (in G.U. 3/11/2001, n. 256) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il compenso di L. 25.000 spettante, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai centri di assistenza fiscale, per ciascuna dichiarazione modello 730/2000 elaborata e trasmessa, è elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a L. 25.650".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il compenso di L. 20.000 spettante, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai sostituti d'imposta per ciascuna dichiarazione modello 730/2000 elaborata e trasmessa, è elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a L. 20.520".
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AGGIORNAMENTO (17)

IL Decreto 26 novembre 2002 (in G.U. 21/01/2003, n. 16) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il compenso di Euro 13,25 spettante, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai centri di assistenza fiscale, per ciascuna dichiarazione modello 730/2001 elaborata e trasmessa, è elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a Euro 13,61".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il compenso di Euro 10,60 spettante, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai sostituti d'imposta per ciascuna dichiarazione modello 730/2001 elaborata e trasmessa è elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38 a Euro 10,89".
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AGGIORNAMENTO (18)

Il Decreto 24 giugno 2003 (in G.U. 26/08/2003, n. 197) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il compenso di Euro 13,61 spettante, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai Centri di assistenza fiscale, per ciascuna dichiarazione modello 730/2002 elaborata e trasmessa, è elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a Euro 13,98".
Ha inoltre disposto (con l'art.1, comma 2) che "Il compenso di Euro 10,89 spettante, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai sostituti d'imposta per ciascuna dichiarazione modello 730/2002 elaborata e trasmessa, è elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a Euro 11,18".
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AGGIORNAMENTO (19)

Il Decreto 6 maggio 2004 (in G.U. 23 luglio 2004, n. 171) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il compenso di Euro 13,98 spettante, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai centri di assistenza fiscale, per ciascuna dichiarazione modello 730/2003 elaborata e trasmessa, è elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a Euro 14,33".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il compenso di Euro 11,18 spettante, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai sostituti d'imposta per ciascuna dichiarazione modello 730/2003 elaborata e trasmessa, è elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a Euro 11,46".
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AGGIORNAMENTO (20)

Il Decreto 24 marzo 2005 (in G.U. 17/05/2005, n. 113) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il compenso di Euro 14,33 spettante, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai Centri di assistenza fiscale, per ciascuna dichiarazione modello 730/2004 elaborata e trasmessa, è elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a Euro 14,62".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il compenso di Euro 11,46 spettante, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai sostituti d'imposta per ciascuna dichiarazione modello 730/2004 elaborata e trasmessa, è elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a Euro 11,69".
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AGGIORNAMENTO (21)

Il Decreto 19 aprile 2006 (in G.U. 20/06/2006, n. 141) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il compenso di Euro 14,62 spettante, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai Centri di assistenza fiscale, per ciascuna dichiarazione modello 730/2005 elaborata e trasmessa, è elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a Euro 14,87".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il compenso di Euro 11,69 spettante, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai sostituti d'imposta per ciascuna dichiarazione modello 730/2005 elaborata e trasmessa, è elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a Euro 11,89".
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AGGIORNAMENTO (24)
Il Decreto 21 maggio 2007 (in G.U. 09/07/2007, n. 157) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il compenso di Euro 14,87 spettante, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai C.A.F. e ai professionisti abilitati, per ciascuna dichiarazione modello 730/2006 elaborata e trasmessa, è elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a Euro 15,17".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il compenso di Euro 11,89 spettante, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai sostituti d'imposta per ciascuna dichiarazione modello 730/2006 elaborata e trasmessa, è elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a Euro 12,13".
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AGGIORNAMENTO (28)
Il Decreto 13 maggio 2009 (in G.U. 18/09/2009, n. 217) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il compenso di cui all'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 adeguato per l'anno 2007 a 15,43 con decreto ministeriale del 15 aprile 2008, spettante ai C.A.F. e ai professionisti abilitati, per ciascuna dichiarazione modello 730/2008 elaborata e trasmessa, è elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a 15,92."
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il compenso di cui all'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 adeguato per l'anno 2007 a 12,34 con decreto ministeriale del 15 aprile 2008, spettante ai sostituti d'imposta per ciascuna dichiarazione modello 730/2008 elaborata e trasmessa, è elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a 12,73."
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AGGIORNAMENTO (31)

IL Decreto 5 agosto 2010 (in G.U. 13/09/2010, n. 214) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il compenso di cui all'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 adeguato per l'anno 2008 a €15,92 con decreto ministeriale del 13 maggio 2009, spettante
ai C.A.F. e ai professionisti abilitati, per ciascuna dichiarazione modello 730/2009 elaborata e trasmessa, è elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a € 16,03".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il compenso di cui all'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 adeguato per l'anno 2008 a € 12,73 con decreto ministeriale del 13
maggio 2009, spettante ai sostituti d'imposta per ciascuna dichiarazione modello 730/2009 elaborata e trasmessa, è elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a €12,82".
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AGGIORNAMENTO (33)

IL Decreto 14 giugno 2011 (in G.U. 12/09/2011, n. 212) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il compenso di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 adeguato per l'anno 2009 a € 16,03 con decreto ministeriale del 5 agosto 2010,
spettante ai C.A.F. e ai professionisti abilitati, per ciascuna dichiarazione modello 730/2010 elaborata e trasmessa, è elevato, ai sensi del comma 3 del citato articolo 38, a € 16,29".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "11 compenso di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 adeguato per l'anno 2009 a € 12,82 con decreto ministeriale del 5
agosto 2010, spettante ai sostituti d'imposta per ciascuna dichiarazione modello 730/2010 elaborata e trasmessa, è elevato, ai sensi del comma 3 del citato articolo 38, a € 13,03".
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AGGIORNAMENTO (34)
La L. 12 novembre 2011, n. 183, ha disposto (con l'art. 4, comma 35) che "le disposizioni di cui ai commi da 30 a 34 si applicano con riferimento alle attività svolte a decorrere dall'anno 2012".