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DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 1996, n. 625

Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-12-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2019)
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Testo in vigore dal:  29-12-1996

Art. 4

(Modifiche alle procedure di conferimento di permessi di ricerca)
1. Il programma dei lavori allegato alla domanda di permesso di ricerca è presentato in busta chiusa, da aprire allo scadere del termine di cui al comma 4.
2. Al fine di razionalizzare l'area richiesta, l'UNMIG può apportare modifiche non significative alla sua forma ed estensione.
3. Ferma restando la pubblicazione dell'istanza nel BUIG, il Ministero trasmette alla Commissione delle Comunità europee, per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, un avviso contenente le informazioni essenziali sull'istanza.
4. Gli enti interessati possono presentare domanda di permesso sulla stessa area entro tre mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 3; le domande pervenute oltre tale termine sono dichiarate irricevibili.
5. Nonostante l'avvio del procedimento di conferimento, resta ferma la facoltà di negare il rilascio del permesso per motivate ragioni di interesse pubblico, purché ciò non dia luogo a discriminazioni; il relativo provvedimento è pubblicato nel BUIG.
6. Il decreto di conferimento è pubblicato nel BUIG, riportando, per estratto, il programma dei lavori approvato e le motivazioni adottate, e comunicato alla regione o provincia autonoma territorialmente interessata.