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DECRETO LEGISLATIVO 16 settembre 1996, n. 565

Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 33, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di riordino della disciplina della gestione "Mutualità pensioni" di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389.

note: Entrata in vigore del decreto: 15/11/1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/03/2000)
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Testo in vigore dal:  23-5-1999
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Art. 4

Calcolo del trattamento pensionistico
1. L'importo del trattamento pensionistico è determinato secondo il sistema contributivo in vigore per i regimi pensionistici obbligatori di cui all'art. 1, commi da 6 a 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, salvo quanto disposto al comma secondo.
((
2. Tenuto conto della peculiarità della forma di assicurazione di cui al presente decreto, i coefficienti di trasformazione per il calcolo del trattamento pensionistico sono specificamente determinati in apposite tabelle, approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale di cui all'art. 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Con le medesime modalità, i coefficienti cosi determinati possono essere variati su proposta del Comitato amministratore del Fondo, ogni qualvolta se ne renda necessaria la modifica
))
3. L'importo della pensione di inabilità è determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all'età di cinquantasette anni o a quello dell'effettiva età di pensionamento, se superiore.