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DECRETO LEGISLATIVO 23 luglio 1996, n. 415

Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/03/1998)
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Testo in vigore dal:  1-7-1998
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Art. 60

SIM, società fiduciarie e banche già autorizzate
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58))
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2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58))
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3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58))
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4. Le società fiduciarie che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono iscritte nella sezione speciale dell'albo previsto dall'articolo 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, devono introdurre nella denominazione sociale le parole "società di intermediazione mobiliare" entro novanta giorni. Esse continuano a prestare il servizio di gestione di portafogli d'investimento, anche mediante intestazione fiduciaria, e sono iscritte di diritto in una sezione speciale dell'albo previsto dall'articolo 9; non possono essere autorizzate a svolgere servizi di investimento diversi da quello di gestione di portafogli di investimento a meno che non cessino di operare mediante intestazione fiduciaria. Dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell'albo, le stesse sono soggette alle norme del presente decreto e non si applicano la legge 23 novembre 1939, n. 1966 e il decreto legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 1986, n. 430.
5.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58))
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