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DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 1996, n. 258

Recepimento della direttiva 92/109/CEE relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope e della direttiva 93/46/CEE di modifica della direttiva 92/109/CEE.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-5-1996
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Testo in vigore dal:  30-5-1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 26 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 92/109/CEE, del Consiglio del 14 dicembre 1992, relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope;
Visto l'art. 6, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994;
Visto l'art. 2, comma 1, lettera h), della citata legge n. 146 del 1994;
Vista la direttiva 93/46/CEE, della Commissione del 22 giugno 1993, che sostituisce e modifica gli allegati alla citata direttiva 92/109/CEE;
Visti i regolamenti (CEE) n. 3677/90, del Consiglio del 13 dicembre 1990, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, n. 900/92, del Consiglio del 31 marzo 1992, che modifica il citato regolamento n. 3677/90, e n. 3769/92, della Commissione del 21 dicembre 1992, concernente l'esecuzione e la modificazione del citato regolameno n. 3677/90;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 aprile 1996;
Sulla proposta dei Ministri del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e dell'interno, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, delle finanze e della sanità;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Il comma 7 dell'art. 17 del testo unico sugli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è soppresso.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo determinato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi il valore di legge e i regolamenti.
- La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1993). L'art. 26 così recita:
"Art. 26 (Stupefacenti e sostanze psicotrope: criteri di delega). - 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/109/CEE, relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, sarà informata ai seguenti criteri direttivi:
a) armonizzare le norme nazionali relative alla fabbricazione e all'immissione in commercio delle sostanze suscettibili di impiego nella fabbricazione di stupefacenti o di sostanze psicotrope;
b) prevedere misure concrete per la realizzazione di una efficace cooperazione tra le autorità competenti e gli operatori, con la determinazione di obblighi di comunicazione e informazione delle operazioni effettuate, nonché delle operazioni sospette;
c) apportare le necessarie modifiche e integrazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, prevedendo le necessarie sanzioni penali e amministrative;
d) prevedere l'obbligo di un'adeguata etichettatura delle sostanze e di una idonea documentazione della movimentazione delle stesse;
e) prevedere strumenti per il tempestivo recepimento delle modifiche e integrazioni delle tipologie delle sostanze suscettibili di impiego nella fabbricazione di stupefacenti o di sostanze psicotrope, nonché delle altre misure tecniche adottate in sede comunitaria;
f) dettare le connesse e occorrenti disposizioni integrative dei regolamenti CEE n. 3677/90, n. 900/92 e n. 3769/92, recanti misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope".
- L'art. 2, comma 1, lettera h), della medesima legge così recita: " h) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega".
- La direttiva 92/109/CEE è pubblicata in GUCE n. L 370 del 19 febbraio 1992.
- La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria per il 1994. L'art. 6, comma 1, così recita: "1. Il termine di cui all'art. 1, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, per quanto attiene all'attuazione delle direttive di cui agli articoli 20, 26, 28 limitatamente alle direttive 92/65/CEE e 92/118/CEE, 33, 37, 38 e 57 della legge medesima, è sostituito dal termine di cui all'art. 1, comma 1, della presente legge".
- La direttiva 93/46/CzEE è pubblicata in GUCE n. 159 del
1 luglio 1993.
- Il regolamento (CEE) n. 3677/90 è pubblicato in GUCE n. L 357 del 20 dicembre 1990.
- Il regolamento (CEE) n. 900/92 è pubblicato in GUCE n. L 48 del 22 giugno 1992.
- Il regolamento (CEE) n. 3769/92 è pubblicato in GUCE n. L 383 del 29 dicembre 1992.
Nota all'art. 1:
- Il D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, reca il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. L'art. 17, comma 7, così recitava: "7. L'autorizzazione prevista nel comma 1 è altresì necessaria per il compimento delle attività di cui al comma 2 dell'art. 70. Si applicano le disposizioni contenute nei commi da 2 a 6".