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DECRETO LEGISLATIVO 2 maggio 1994, n. 353

Attuazione delle direttive 89/594/CEE del Consiglio del 30 ottobre 1989, 89/595/CEE del Consiglio del 10 ottobre 1989 e 90/658/CEE del Consiglio del 4 dicembre 1990 in materia di riconoscimento di diplomi e svolgimento di attività di medico, odontoiatra, veterinario, infermiere e ostetrica.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-6-1994
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Testo in vigore dal:  25-6-1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la direttiva del Consiglio 89/594/CEE del 30 ottobre 1989 che modifica le direttive 75/362/CEE, 77/452/CEE, 78/686/CEE e 80/154/CEE concernenti il riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli rispettivamente di medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario ed ostetrica, nonché le direttive 75/363/CEE, 78/1027/CEE e 80/155/CEE concernenti il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività rispettivamente di medico, veterinario ed ostetrica;
Vista la direttiva del Consiglio 89/595/CEE del 10 ottobre 1989 che modifica la direttiva 77/452/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di infermiere responsabile dell'assistenza generale e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e la direttiva 77/453/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per l'attività di infermiere responsabile dell'assistenza generale;
Vista la direttiva del Consiglio 90/658/CEE del 4 dicembre 1990 che prevede adeguamenti, a seguito dell'unificazione tedesca, di talune direttive concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi;
Ritenuta l'opportunità di dare attuazione alla predetta direttiva, essendo scaduto il relativo termine;
Tenuto conto della direttiva del Consiglio 93/16/CEE del 5 aprile 1993 intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;
Visti gli articoli 1, 2 e 9 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, concernenti delega al Governo per l'attuazione delle citate direttive 89/594/CEE, 89/595/CEE e 90/658/CEE;
Visto l'art. 6, comma 5, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante proroga del termine di delega;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 aprile 1994;
Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e degli affari regionali, della sanità, di concerto con i Ministri per le riforme elettorali ed istituzionali e, ad interim, degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Alla legge 22 maggio 1978, n. 217, come modificata dalla legge 27 gennaio 1986, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
a) nel primo comma dell'art. 9 è aggiunto il seguente periodo: "A tal fine il Ministero della sanità comunica le necessarie informazioni all'Ordine dei medici competente per la iscrizione temporanea all'albo o in apposito registro senza oneri per l'interessato.";
b) nel primo comma dell'art. 15:
1) nell'alinea, le parole da: "ultimata" a: "stessa, e" sono soppresse;
2) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
" c) la formazione deve essere stata iniziata anteriormente al 1 gennaio 1981 per la Grecia, al 1 gennaio 1986 per la Spagna e il Portogallo e al 20 dicembre 1976 per gli altri Stati membri.";
c) dopo l'art. 15 sono inseriti i seguenti:
"Art. 15-bis. - 1. I diplomi, certificati ed altri titoli di medico o di medico specialista che non corrispondono alle denominazioni che figurano, per lo Stato membro che li ha rilasciati, negli allegati A, B e C, sono riconosciuti come corrispondenti se corredati di un certificato delle autorità competenti in cui è attestato che essi sono rilasciati a conclusione di una formazione conforme alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e sono assimilati da parte dello Stato membro che li ha rilasciati a quelli la cui denominazione figura nei predetti allegati.
Art. 15-ter. - 1. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione di medico acquisita dai cittadini degli Stati membri nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non risponde alle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria, vengono assimilati a quelli che le soddisfano se:
a) attestano una formazione iniziata prima del 3 ottobre 1990;
b) danno diritto all'esercizio dell'attività di medico in tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli rlasciati dalle autorità competenti tedesche specificati negli allegati;
c) sono corredati di un certificato rilasciato dalle autorità competenti tedesche attestante che i loro titolari si sono dedicati effettivamente e lecitamente in Germania alla professione di medico per un periodo di almento tre anni consecutivi nel corso dei cinque che precedono il rilascio dell'attestato.
2. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione di medico specialista acquisita dai cittadini degli Stati membri nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non risponde alle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria vengono assimilati a quelli che le soddisfano se:
a) attestano una formazione iniziata prima del 3 aprile 1992;
b) permettono l'esercizio, a titolo di specialista, dell'attività di cui trattasi in tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle autorità competenti tedesche ed indicati negli allegati;
c) sono corredati di un certificato, rilasciato dalle autorità competenti tedesche, attestante l'esercizio, in qualità di medico specialista, dell'attività di cui trattasi per un periodo equivalente al doppio delle differenze tra la durata minima di formazione prevista dalla normativa comunitaria e quella acquisita nel territorio tedesco.".
2. Gli allegati A, B, C e D sostituiscono rispettivamente gli allegati A, B, C e D alla legge 22 maggio 1978, n. 217; ad essi è aggiunto, come allegato E, l'allegato E al presente decreto.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge o alle quali è stato operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Le direttive CEE n. 89/594 e n. 89/595 sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 341 del 23 novembre 1989 e ripubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 dell'8 gennaio 1990 - 2a serie speciale.
- La direttiva CEE n. 90/658 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 353 del 17 dicembre 1990 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 12 dell'11 febbraio 1991 - 2a serie speciale.
- La legge n. 142/1992 reca "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991)". L'art. 1 riguarda il termine di delega, l'art. 2 i criteri e i principi direttivi generali della delega legislativa e l'art. 9 le direttive 89/594/CEE, 89/595/CEE e 90/658/CEE.
- L'art. 6, comma 5, della legge n. 146/1994, così recita: "5. Il termine di cui all'art. 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, per quanto attiene alle direttive di cui agli articoli 9, 14, 41, commi 1 e 2, 44, 45 e 65 della legge medesima, è sostituito dal termine di cui all'art. 1, comma 1, della presente legge".
Nota all'art. 1:
- I testi vigenti del primo comma dell'art. 9 e del primo comma dell'art. 15 della legge n. 217/1978, modificata dalla legge 27 gennaio 1989, n. 19, come modificati dal decreto legislativo qui pubblicato, sono i seguenti:
"Art. 9. - Il cittadino degli altri Stati membri, nell'esercizio dell'attività di cui all'articolo precedente, ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per i medici italiani. A tal fine il Ministero della sanità comunica le necessarie informazioni all'Ordine dei medici competente per la iscrizione temporanea all'albo o in apposito registro senza oneri per l'interessato".
"Art. 15. - Nei confronti dei medici cittadini di un Paese comunitario in possesso di diplomi, certificati od altri titoli rilasciati dagli Stati di origine e provenienza, che comprovino una formazione non rispondente all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria per la professione di medico o di medico specialista, si applicano le seguenti disposizioni:
a) ai fini del riconoscimento del titolo di medico e per l'esercizio della relativa professione, ovvero per la prestazione dei servizi, i predetti sanitari devono presentare un attestato, rilasciato dalle autorità competenti, dal quale risulti che essi hanno effettivamente svolto la specifica professione o attività per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato;
b) ai fini del riconoscimento del titolo di medico specialista i predetti sanitari devono presentare un attestato, rilasciato dalle autorità competenti, da cui risulti che essi si sono effettivamente e lecitamente dedicati alla specifica attività per il periodo equivalente al doppio della differenza tra la durata di formazione specializzata richiesta nello Stato membro di origine o di provenienza e la durata minima di formazione prevista dall'allegato D;
c) la formazione deve essere stata iniziata anteriormente al 1 gennaio 1981 per la Grecia, al 1 gennaio 1986 per la Spagna e il Portogallo e al 20 dicembre 1976 per gli altri Stati membri".