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DECRETO LEGISLATIVO 7 dicembre 1993, n. 517

Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

note: Entrata in vigore del decreto: 30/12/1993
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Testo in vigore dal:  30-12-1993

Art. 20

1. L'art. 19 è sostituito dal seguente:
"Art. 19 (Competenze delle regioni a statuto speciale e delle prov- ince autononome). - 1. Le disposizioni del presente decreto costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
2. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 1 e 4, all'art. 6, commi 1 e 2, agli articoli 10, 11, 12 e 13, all'art. 14, comma 1, e agli articoli 15, 16, 17 e 18, sono altresì norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1993

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

GARAVAGLIA, Ministro della sanità

BARUCCI, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: CONSO

Nota all'art. 20:
- L'art. 117 della Costituzione elenca le materie per le quali la Regione emana norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato, semprechè le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello delle altre regioni.