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DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 1993, n. 507

Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonchè della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/12/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/02/2020)
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Testo in vigore dal:  27-1-1999
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Art. 66

Tariffe per particolari condizioni di uso
1. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 NOVEMBRE 1996, N. 599 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 GENNAIO 1997, N. 5, COME MODIFICATO DAL D.L. 29 SETTEMBRE 1997, N. 328, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 NOVEMBRE 1997, N. 410. (12)
((19))
2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 NOVEMBRE 1996, N. 599 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 GENNAIO 1997, N. 5, COME MODIFICATO DAL D.L. 29 SETTEMBRE 1997, N. 328, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 NOVEMBRE 1997, N. 410. (12)
((19))
3. La tariffa unitaria può essere ridotta di un importo non superiore ad un terzo nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
4. La tariffa unitaria può essere ridotta:
a) di un importo non superiore ad un terzo nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b) del comma 3, risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
b) di un importo non superiore al 30 per cento nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.
5. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.
6. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi 3 e 4; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76.


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AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 25 novembre 1996, n. 599 convertito con modificazioni dalla
L. 24 gennaio 1997, n. 5, come modificato dal D.L. 29 settembre 1997, n. 328, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 1997, n. 410 ha disposto (con l'art. 2, comma 4-bis) che "Le disposizioni di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'articolo 3, comma 68, lettera f), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono abrogate ferme restando per il 1997 e il 1998 l'imponibilità delle superfici scoperte operative e l'esclusione dal tributo delle aree scoperte pertinenziali od accessorie a locali tassabili."
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AGGIORNAMENTO (19)
Il D.L. 26 gennaio 1999, n. 8,convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 1999, n. 75 nel modificare l'art. 6, comma 1 del D.L. 29 settembre 1997, n. 328, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 1997, n. 410 che a sua volta modifica l'art. 2, comma 4-bis del D.L. 25 novembre 1996, n. 599 convertito con modificazioni dalla L. 24 gennaio 1997, n. 5 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1) che "Il disposto dell'articolo 6 del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, continua ad applicarsi anche successivamente al 1998".