DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1994. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-12-2021
aggiornamenti all'articolo
                           Art. 95-quater 
                    Collaborazione tra autorita' 
 
  1. Salvo che l'informazione non vada fornita ai sensi  del  decreto
legislativo ((16 novembre 2015, n. 180)), la Banca  d'Italia  informa
le autorita' di vigilanza e, se diverse, le autorita' di  risoluzione
degli  Stati  comunitari  ospitanti  e  la  Banca  centrale   europea
dell'adozione dei provvedimenti di risanamento e dell'apertura  della
procedura di liquidazione  coatta  amministrativa,  precisandone  gli
effetti. L'informazione e' data, con ogni mezzo, possibilmente  prima
dell'adozione  del  provvedimento  o  dell'apertura  della  procedura
ovvero subito dopo. 
  2. La Banca d'Italia, qualora ritenga necessaria l'applicazione  in
Italia di un provvedimento di risanamento nei confronti di una  banca
comunitaria,  ne  fa  richiesta  all'autorita'  di  vigilanza  o,  se
diversa, all'autorita' di risoluzione dello  Stato  d'origine  ovvero
alla Banca centrale europea. 
  2-bis. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 32,  commi
3, 4 e 5, del decreto legislativo ((16 novembre 2015, n. 180)).