DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1994. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 16-11-2015
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 90 
                      Liquidazione dell'attivo 
 
  1. I commissari liquidatori hanno tutti  i  poteri  occorrenti  per
realizzare l'attivo.((In caso di alienazione di beni  immobili  e  di
altri beni iscritti in  pubblici  registri,  una  volta  eseguita  la
vendita e riscosso interamente  il  prezzo,  la  Banca  d'Italia,  su
richiesta dei commissari liquidatori, dispone la cancellazione  delle
iscrizioni  relative  ai  diritti  di   prelazione,   nonche'   delle
trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di  ogni
altro vincolo.)) ((65)) 
  ((2. I  commissari,  con  il  parere  favorevole  del  comitato  di
sorveglianza e previa autorizzazione della  Banca  d'Italia,  possono
cedere attivita' e passivita', l'azienda, rami d'azienda nonche' beni
e rapporti giuridici individuabili in blocco. Quando non ricorrono le
condizioni per l'intervento dei sistemi di garanzia dei depositanti o
l'intervento di questi e'  insufficiente,  al  fine  di  favorire  lo
svolgimento della liquidazione, la cessione  puo'  avere  ad  oggetto
passivita' anche solo per una quota di ciascuna  di  esse.  Resta  in
ogni  caso  fermo  il  rispetto  della  parita'  di  trattamento  dei
creditori e del loro ordine di priorita'.)) La cessione puo' avvenire
in qualsiasi stadio della procedura, anche prima del  deposito  dello
stato passivo; il cessionario risponde comunque delle sole passivita'
risultanti dallo stato passivo  ((,  tenuto  conto  dell'esito  delle
eventuali opposizioni presentate  ai  sensi  dell'articolo  87)).  Si
applicano le disposizioni dell'art. 58, commi 2, 3 e 4, anche  quando
il cessionario non sia una banca o uno degli altri soggetti  previsti
dal comma 7 del medesimo articolo. ((65)) 
  3. I commissari possono, nei casi di necessita' e  per  il  miglior
realizzo dell'attivo, previa  autorizzazione  della  Banca  d'Italia,
continuare  l'esercizio  dell'impresa  o  di  determinati   rami   di
attivita', secondo le cautele indicate dal comitato di  sorveglianza.
La  continuazione  dell'esercizio  dell'impresa   disposta   all'atto
dell'insediamento degli organi liquidatori entro il termine  indicato
nell'articolo 83, comma 1, esclude lo  scioglimento  di  diritto  dei
rapporti giuridici preesistenti previsto dalle norme  richiamate  dal
comma 2 del medesimo articolo. 
  4. Anche ai fini dell'eventuale esecuzione di riparti  agli  aventi
diritto, i  commissari  possono  contrarre  mutui,  effettuare  altre
operazioni finanziarie passive e  costituire  in  garanzia  attivita'
aziendali, secondo le prescrizioni e le cautele disposte dal comitato
di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia. 
 
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AGGIORNAMENTO (65) 
  Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 ha disposto (con l'art. 3, comma
4) che i commi 1 e 2  del  presente  articolo,  come  modificati  dal
suddetto decreto, si applicano "anche alle procedure di  liquidazione
coatta amministrativa in corso alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto e per le quali non sia  stato  gia'  autorizzato  il
deposito della documentazione finale".