DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1994. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 30-11-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 69 
       ((Collaborazione tra autorita' e obblighi informativi)) 
 
  ((1. Al fine di  agevolare  l'esercizio  della  vigilanza  su  base
consolidata  nei  confronti  di  gruppi  operanti   in   piu'   Stati
dell'Unione europea la Banca d'Italia, sulla base di accordi  con  le
autorita'   competenti,   definisce   forme   di   collaborazione   e
coordinamento, istituisce  collegi  di  supervisori  e  partecipa  ai
collegi istituiti da altre autorita'. 
  1-bis. Nell'ambito degli accordi previsti  al  comma  1,  la  Banca
d'Italia puo' concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe
di  funzioni,  anche  per  l'esercizio  della   vigilanza   su   base
consolidata: 
    a) sulle societa' di partecipazione finanziaria e sulle  societa'
di partecipazione finanziaria mista capogruppo, aventi sede legale in
uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia; 
    b) sulle societa' bancarie, finanziarie e strumentali controllate
dai soggetti indicati alla lettera a); 
    c) sulle societa' bancarie, finanziarie e strumentali partecipate
almeno per il venti per cento,  anche  congiuntamente,  dai  soggetti
indicati nelle lettere a) e b). 
  1-ter. La Banca d'Italia, qualora nell'esercizio della vigilanza su
base consolidata verifichi una situazione di emergenza potenzialmente
lesiva della liquidita' e della stabilita'  del  sistema  finanziario
italiano o di un altro Stato dell'Unione  europea  in  cui  opera  il
gruppo bancario, informa tempestivamente l'ABE, il CERS, il Ministero
dell'economia e delle finanze, nonche', in caso  di  gruppi  operanti
anche in altri Stati dell'Unione  europea,  le  competenti  autorita'
monetarie. 
  1-quater. I commi 1 e 1-ter si applicano anche nell'esercizio della
vigilanza  su  singole  banche  che  operano  con  succursali  aventi
rilevanza sistemica negli Stati dell'Unione europea ospitanti. 
  1-quinquies. Le autorita'  creditizie,  nei  casi  di  crisi  o  di
tensioni sui mercati finanziari,  tengono  conto  degli  effetti  dei
propri atti sulla stabilita'  del  sistema  finanziario  degli  altri
Stati dell'Unione europea interessati.)) 
 
                                                               ((97)) 
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AGGIORNAMENTO (97) 
  Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182 ha disposto (con l'art. 3,  comma
6) che "Fino all'entrata in vigore  delle  disposizioni  della  Banca
d'Italia di attuazione del Titolo III, Capo II, Sezioni I e  II,  del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  come  modificato  dal
presente decreto, continua ad applicarsi  il  Titolo  III,  Capo  II,
Sezioni I e II, del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385
nella versione  precedente  alle  modifiche  apportate  dal  presente
decreto, e la relativa disciplina attuativa."