DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1994. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 30-11-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 67 
                       Vigilanza regolamentare 
 
  ((1. Al fine di esercitare la vigilanza  su  base  consolidata,  la
Banca d'Italia impartisce alla capogruppo con sede legale  in  Italia
e, ove cio' sia previsto dal regolamento (UE)  n.  575/2013  e  dalla
direttiva  2013/36/UE  per  l'esercizio  della  vigilanza   su   base
consolidata, alla societa' di partecipazione finanziaria capogruppo e
alla societa' di partecipazione finanziaria mista  capogruppo  avente
sede legale in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia, con
provvedimenti di  carattere  generale,  disposizioni  concernenti  il
gruppo  bancario  complessivamente  considerato  o  suoi  componenti,
aventi ad oggetto: 
    a) l'adeguatezza patrimoniale; 
    b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni; 
    c) le partecipazioni detenibili; 
    d)  il  governo  societario,  l'organizzazione  amministrativa  e
contabile, nonche' i controlli interni e i sistemi di remunerazione e
di incentivazione; 
    e) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie indicate al
presente comma.)) ((97)) 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72. 
  2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma  1,  lettera  a),
prevedono la possibilita' di utilizzare: 
    a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da societa' o
enti esterni; le  disposizioni  disciplinano  i  requisiti  che  tali
soggetti devono possedere e le relative modalita' di accertamento  da
parte della Banca d'Italia; 
    b)  sistemi  interni   di   misurazione   dei   rischi   per   la
determinazione  dei  requisiti  patrimoniali,  previa  autorizzazione
della Banca d'Italia. Per i gruppi sottoposti a vigilanza consolidata
di  un'autorita'  di  un  altro  Stato  ((dell'Unione  europea)),  la
decisione e' di competenza della medesima  autorita'  qualora,  entro
sei mesi dalla presentazione della  domanda  di  autorizzazione,  non
venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia e sempre
che, entro il medesimo  termine,  il  caso  non  sia  stato  rinviato
all'ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie
con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri in  situazioni
transfrontaliere. ((97)) 
  2-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72. 
  3. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per  esercitare  la
vigilanza  su  base  consolidata  possono  tenere  conto,  anche  con
riferimento alla singola banca, della situazione  e  delle  attivita'
dei soggetti indicati nelle (( lettere b), c), i-bis) e i-ter) )) del
comma 1 dell'articolo 65. ((97)) 
  3-bis. La Banca d'Italia puo' impartire disposizioni, ai sensi  del
presente articolo, anche nei confronti di uno solo o  di  alcuni  dei
componenti il gruppo bancario. 
  3-ter. Si applicano l'articolo 53, commi 4-quinquies e 4-sexies,  e
l'articolo 53-ter. 
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AGGIORNAMENTO (97) 
  Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182 ha disposto (con l'art. 3,  comma
6) che "Fino all'entrata in vigore  delle  disposizioni  della  Banca
d'Italia di attuazione del Titolo III, Capo II, Sezioni I e  II,  del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  come  modificato  dal
presente decreto, continua ad applicarsi  il  Titolo  III,  Capo  II,
Sezioni I e II, del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385
nella versione  precedente  alle  modifiche  apportate  dal  presente
decreto, e la relativa disciplina attuativa."