DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1994. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 30-11-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 64 
                                Albo 
 
  1. Il gruppo bancario e' iscritto in un apposito albo tenuto  dalla
Banca d'Italia. 
  2. La capogruppo  comunica  alla  Banca  d'Italia  l'esistenza  del
gruppo bancario e la sua composizione aggiornata. 
  3. La Banca  d'Italia  puo'  procedere  d'ufficio  all'accertamento
dell'esistenza di un gruppo bancario e alla sua iscrizione  nell'albo
e puo' determinare la  composizione  del  gruppo  bancario  anche  in
difformita' da quanto comunicato dalla capogruppo. ((Nei casi in  cui
la capogruppo sia una societa' di partecipazione  finanziaria  o  una
societa' di partecipazione finanziaria mista, l'iscrizione  nell'albo
e' subordinata  all'autorizzazione  indicata  all'articolo  60-bis.))
((97)) 
  4. Le societa' appartenenti al gruppo indicano negli atti  e  nella
corrispondenza l'iscrizione nell'albo. 
  5. La Banca  d'Italia  disciplina  gli  adempimenti  connessi  alla
tenuta e all'aggiornamento dell'albo. 
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AGGIORNAMENTO (97) 
  Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182 ha disposto (con l'art. 3,  comma
6) che "Fino all'entrata in vigore  delle  disposizioni  della  Banca
d'Italia di attuazione del Titolo III, Capo II, Sezioni I e  II,  del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  come  modificato  dal
presente decreto, continua ad applicarsi  il  Titolo  III,  Capo  II,
Sezioni I e II, del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385
nella versione  precedente  alle  modifiche  apportate  dal  presente
decreto, e la relativa disciplina attuativa."