DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1994. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 19-10-1999
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 47 
     (( (Finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici). 
 
  1. Tutte le banche possono erogare finanziamenti o prestare servizi
previsti dalle vigenti leggi  di  agevolazione,  purche'  essi  siano
regolati da contratto con  l'amministrazione  pubblica  competente  e
rientrino tra le attivita' che le  banche  possono  svolgere  in  via
ordinaria.   Ai   finanziamenti   si   applicano   integralmente   le
disposizioni  delle  leggi  di  agevolazione,  ivi  comprese   quelle
relative  alle  misure  fiscali  e  tariffarie  e  ai  privilegi   di
procedura. 
  2. L'assegnazione e la gestione di fondi pubblici  di  agevolazione
creditizia previsti dalle leggi vigenti e la prestazione di servizi a
essi  inerenti,  sono  disciplinate  da   contratti   stipulati   tra
l'amministrazione  pubblica  competente  e  le   banche   da   questa
prescelte. I contratti indicano criteri e modalita' idonei a superare
il conflitto di interessi tra la gestione  dei  fondi  e  l'attivita'
svolta per proprio conto dalle banche;  a  tal  fine  possono  essere
istituiti organi distinti preposti all'assunzione delle deliberazioni
in  materia  agevolativa  e  separate   contabilita'.   I   contratti
determinano  altresi'  i  compensi  e  i  rimborsi   spettanti   alla
banche.((13)) 
  3. I contratti indicati nel comma 2 possono prevedere che la  banca
alla quale  e'  attribuita  la  gestione  di  un  fondo  pubblico  di
agevolazione e' tenuta a stipulare a sua volta  contratti  con  altre
banche per disciplinare  la  concessione,  a  valere  sul  fondo,  di
contributi relativi a finanziamenti da queste erogati. Questi  ultimi
contratti sono approvati dall'amministrazione pubblica competente. )) 
    
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  AGGIORNAMENTO (13) 
  Il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 ha disposto (con l'art. 9, comma 2)
che la stipulazione dei contratti, prevista dall'articolo 47, comma 2
deve avvenire entro il 1 luglio 2000.