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DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1994. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/03/2025)
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Testo in vigore dal:  14-8-2024
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Art. 139

Partecipazioni in banche, in società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista capogruppo e in intermediari finanziari
1. L'omissione delle domande di autorizzazione previste dall'articolo 19, la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 20, commi 2 e 2-bis, nonché la violazione delle disposizioni dell'articolo 24, commi 1 e 3, dell'articolo 25, comma 3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato. (97)
1-bis. Le medesime sanzioni si applicano alla violazione delle norme di cui al comma 1, in quanto richiamate dall'articolo 110
((e dall'articolo 114.13))
.
((112))
2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque nelle domande di autorizzazione previste dall'articolo 19 o nelle comunicazioni previste dall'articolo 20, commi 2 e 2-bis), anche in quanto richiamati dall'articolo 110 fornisce false indicazioni è punito con l'arresto fino a tre anni. (97)
3. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 e la pena prevista dal comma 2 si applicano per le medesime violazioni in materia di partecipazioni nelle società di partecipazione finanziaria e nelle società di partecipazione finanziaria mista autorizzate ad assumere la qualifica di capogruppo ai sensi dell'articolo 60-bis. La sanzione amministrativa prevista dal comma 1 si applica per le medesime violazioni in materia di partecipazioni nelle società di partecipazione finanziaria e nelle società di partecipazione finanziaria mista autorizzate ai sensi degli articoli 69.1 e 69.2. (97)
3-bis. Si applica l'articolo 144, comma 9.

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AGGIORNAMENTO (97)

Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182 ha disposto (con l'art. 3, comma 10) che "Le modifiche apportate dal presente decreto al Titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano alle violazioni commesse a partire dalla data indicata all'articolo 6 del presente decreto, salvo che per le violazioni delle disposizioni richiamate nei commi 1, 2, 3, 4 e 6, alle quali le modifiche apportate dal presente decreto al Titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano a partire dalla data di entrata in vigore della disciplina attuativa richiamata nei commi 1, 2, 3, 4 e 6. Alle violazioni commesse prima di tali date continuano ad applicarsi le disposizioni del titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in vigore il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
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AGGIORNAMENTO (112)

Il D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116, ha disposto (con l'art. 3, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto si applicano a partire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia di cui al comma 1 e con riferimento alle operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate a partire da tale data. Le disposizioni del presente decreto che modificano il titolo VI, capi I-bis e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano ai contratti di credito immobiliare ai consumatori e di credito ai consumatori stipulati a partire dalla medesima data".