stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1994. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/2024)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  13-5-2012
aggiornamenti all'articolo

Art. 131-ter

(Abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento)

1. Chiunque presta servizi di pagamento
((in violazione della riserva prevista dall'articolo 114-sexies))
senza essere autorizzato ai sensi dell'articolo 114-novies è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.066 euro a 10.329 euro.