DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1994. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 13-1-2018
aggiornamenti all'articolo
                           Art. 114-decies 
                   (Operativita' transfrontaliera) 
  1. Gli istituti di pagamento italiani possono stabilire  succursali
nel territorio della Repubblica e degli altri  Stati  comunitari  nel
rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia. 
  2.  Gli  istituti  di  pagamento   comunitari   possono   stabilire
succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento  e'
preceduto  da  una  comunicazione  alla  Banca  d'Italia   da   parte
dell'autorita' competente dello Stato di ((origine)). 
  ((3. Gli istituti di pagamento italiani possono prestare i  servizi
di  pagamento  in  un  altro  Stato  comunitario   senza   stabilirvi
succursali,  nel  rispetto  delle  procedure  fissate   dalla   Banca
d'Italia.)) 
  4. Gli istituti di pagamento comunitari possono prestare i  servizi
di  pagamento  nel  territorio  della  Repubblica  senza   stabilirvi
succursali  dopo  che  la  Banca   d'Italia   sia   stata   informata
dall'autorita' competente dello Stato di ((origine)). 
  4-bis. Gli istituti di pagamento comunitari, che ai sensi dei commi
1 e 4 prestano servizi di  pagamento  in  Italia,  concedono  credito
collegato all'emissione o alla  gestione  di  carte  di  credito  nel
rispetto delle condizioni  stabilite  dalla  Banca  d'Italia.  Quando
queste  ultime  non  ricorrono,  l'esercizio  di  tale  attivita'  e'
subordinato al rilascio dell'autorizzazione; si  applica,  in  quanto
compatibile, l'articolo 114-novies. ((78)) 
  5. Gli istituti di pagamento italiani possono stabilire  succursali
o prestare servizi di pagamento in uno Stato terzo  senza  stabilirvi
succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia. 
  6. Il presente articolo si applica anche nel caso  di  operativita'
transfrontaliera mediante l'impiego di agenti. 
 
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AGGIORNAMENTO (78) 
  Il D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 ha disposto (con l'art. 1, comma
8, lettera  d))  che  al  comma  4-bis,  del  presente  articolo,  il
riferimento al comma 1 e' sostituito da quello al comma 2.