DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1994. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 30-11-2021
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 110 
                               Rinvio 
 
  1.  Agli  intermediari   finanziari   si   applicano,   in   quanto
compatibili, le disposizioni contenute negli ((articoli 19,  20,  21,
22, 22-bis, 23,)) 24, 47, 52, 61, commi 4 e 5, 62, 63, 64, 78 e 82. I
provvedimenti previsti nell'articolo 19  sono  adottati  dalla  Banca
d'Italia. 
  1-bis.  Ai  soggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,
direzione e  controllo  presso  intermediari  finanziari  si  applica
l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere c) ed e); il decreto
di cui all'articolo 26 puo' prevedere l'applicazione dei  criteri  di
competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3,  lettera
c),  avuto  riguardo  alla  complessita'  operativa,  dimensionale  e
organizzativa  degli  intermediari,  nonche'  alla  natura  specifica
dell'attivita' svolta. 
  1-ter. Ai titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 in
intermediari finanziari si applica l'articolo 25,  ad  eccezione  del
comma 2, lettera b); il decreto di cui all'articolo 25 puo' prevedere
l'applicazione dei  criteri  di  competenza  definiti  ai  sensi  del
medesimo  articolo,  comma  2,  lettera  b),  avuto   riguardo   alla
complessita'   operativa,   dimensionale   e   organizzativa    degli
intermediari, nonche' alla natura specifica dell'attivita' svolta.