DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1994. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 30-11-2021
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 108 
                              Vigilanza 
 
  1. La Banca  d'Italia  emana  disposizioni  di  carattere  generale
aventi a oggetto: il governo societario, l'adeguatezza  patrimoniale,
il  contenimento  del  rischio  nelle  sue  diverse   configurazioni,
l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e  i
sistemi di remunerazione e incentivazione  nonche'  l'informativa  da
rendere al pubblico sulle predette materie. La  Banca  d'Italia  puo'
adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici  nei
confronti di  singoli  intermediari  per  le  materie  in  precedenza
indicate. Con riferimento a determinati tipi di  attivita'  la  Banca
d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte  ad  assicurarne  il
regolare esercizio. 
  2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 prevedono  che  gli
intermediari finanziari possano utilizzare: 
    a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da societa' o
enti esterni previsti dall'articolo 53, comma 2-bis, lettera a); 
    b)  sistemi  interni   di   misurazione   dei   rischi   per   la
determinazione  dei  requisiti  patrimoniali,  previa  autorizzazione
della Banca d'Italia. 
  3. La Banca d'Italia puo': 
    a) convocare gli amministratori, i sindaci e  i  dirigenti  degli
intermediari finanziari per esaminare la situazione degli stessi; 
    b)  ordinare  la  convocazione  degli  organi  collegiali   degli
intermediari finanziari, fissandone l'ordine del giorno,  e  proporre
l'assunzione di determinate decisioni; 
    c)  procedere  direttamente  alla   convocazione   degli   organi
collegiali degli intermediari finanziari quando gli organi competenti
non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b); 
    d)  adottare  per  le  materie  indicate  nel  comma  1,  ove  la
situazione lo richieda,  provvedimenti  specifici  nei  confronti  di
singoli intermediari finanziari, riguardanti  anche:  la  restrizione
delle  attivita'  o  della  struttura  territoriale;  il  divieto  di
effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria,  e  di
distribuire utili o  altri  elementi  del  patrimonio,  nonche',  con
riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a  fini
di vigilanza, il divieto di pagare interessi; 
  d-bis) disporre, qualora  la  loro  permanenza  in  carica  sia  di
pregiudizio  per  la  sana  e  prudente  gestione  dell'intermediario
finanziario, la rimozione  dalla  carica  di  uno  o  piu'  esponenti
aziendali; la rimozione non e' disposta ove ricorrano gli estremi per
pronunciare  la  decadenza  ai  sensi  dell'articolo  26,  salvo  che
sussista urgenza di provvedere. 
  3-bis.   La   Banca   d'Italia   puo'   altresi'   convocare    gli
amministratori, i sindaci, i dirigenti dei soggetti  ai  quali  siano
state esternalizzate funzioni aziendali ((...)). 
  4. Gli intermediari finanziari inviano alla Banca d'Italia, con  le
modalita' e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche
nonche' ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche
i bilanci con le  modalita'  e  nei  termini  stabiliti  dalla  Banca
d'Italia. 
  4-bis. La Banca d'Italia puo' chiedere  informazioni  al  personale
degli intermediari finanziari, anche per il tramite di questi ultimi. 
  4-ter. Gli obblighi previsti dal comma  4  si  applicano  anche  ai
soggetti ai quali gli intermediari finanziari abbiano  esternalizzato
funzioni aziendali ((...)) e al loro personale. 
  5.  La  Banca  d'Italia  puo'  effettuare  ispezioni   presso   gli
intermediari finanziari  o  i  soggetti  a  cui  sono  esternalizzate
funzioni aziendali  ((...))  e  richiedere  a  essi  l'esibizione  di
documenti e gli atti che ritenga necessari. 
  6. Nell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo  la  Banca
d'Italia osserva criteri di  proporzionalita',  avuto  riguardo  alla
complessita'   operativa,   dimensionale   e   organizzativa    degli
intermediari, nonche' alla natura specifica dell'attivita' svolta.