DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502

Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/2022)
Testo in vigore dal: 14-10-2020
aggiornamenti all'articolo
                            Art 3-quater. 
                             (Distretto) 
  1. La  legge  regionale  disciplina  l'articolazione  in  distretti
dell'unita' sanitaria locale. Il distretto e' individuato, sulla base
dei criteri di  cui  all'articolo  2,  comma  2-sexies,  lettera  c),
dall'atto aziendale di cui all'articolo 3,  comma  1-bis,  garantendo
una popolazione minima di almeno sessantamila abitanti, salvo che  la
regione, in considerazione delle caratteristiche geomorfologiche  del
territorio  o  della  bassa  densita'  della  popolazione  residente,
disponga diversamente. 
  2. Il distretto assicura i servizi di assistenza primaria  relativi
alle attivita'  sanitarie  e  sociosanitarie  di  cui  all'  articolo
3-quinquies, nonche' il coordinamento  delle  proprie  attivita'  con
quella dei dipartimenti e dei servizi aziendali,  inclusi  i  presidi
ospedalieri, inserendole organicamente nel Programma delle  attivita'
territoriali.  Al  distretto  sono  attribuite  risorse  definite  in
rapporto agli obiettivi di salute della popolazione  di  riferimento.
Nell'ambito delle  risorse  assegnate,  il  distretto  e'  dotato  di
autonomia   tecnico-gestionale    ed    economico-finanziaria,    con
contabilita' separata all'interno del bilancio della unita' sanitaria
locale. 
  3. Il Programma delle attivita' territoriali, basato sul  principio
della intersettorialita' degli interventi cui concorrono  le  diverse
strutture operative: 
    ((a) prevede la localizzazione dei servizi  di  cui  all'articolo
3-quinquiessulla  base  dell'analisi  dei  bisogni  di  salute  della
popolazione, garantita anche dalla piena accessibilita' ai  dati  del
Servizio sanitario regionale mediante la realizzazione di un  sistema
informativo integrato senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica)); 
    b) determina le risorse per l'integrazione socio-sanitaria di cui
all'articolo  3-septies  e  le   quote   rispettivamente   a   carico
dell'unita' sanitaria locale e dei comuni, nonche' la  localizzazione
dei presidi per il territorio di competenza; 
    ((c)  e'  proposto,  sulla  base  delle  risorse  assegnate,  dal
Comitato dei sindaci di distretto e dal direttore di distretto ed  e'
approvato dal direttore generale)). 
  4. Il Comitato dei sindaci di distretto, la cui organizzazione e il
cui funzionamento sono  disciplinati  dalla  regione,  concorre  alla
verifica del raggiungimento dei  risultati  di  salute  definiti  dal
Programma delle attivita' territoriali. Nei comuni  la  cui  ampiezza
territoriale coincide con quella dell'unita' sanitaria  locale  o  la
supera il  Comitato  dei  sindaci  di  distretto  e'  sostituito  dal
Comitato dei presidenti di circoscrizione.