DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 1992, n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 11 
                   Capacita' di stare in giudizio 
 
  1. Le parti diverse da quelle indicate nei  commi  2  e  3  possono
stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale.  La
procura speciale, se conferita al coniuge e ai parenti o affini entro
il  quarto  grado  ai  soli  fini  della  partecipazione  all'udienza
pubblica, puo' risultare anche da scrittura privata non autenticata. 
  ((2. L'ufficio dell'Agenzia  delle  entrate  e  dell'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30  luglio  1999,
n. 300 nonche' dell'agente della riscossione, nei  cui  confronti  e'
proposto il ricorso, sta  in  giudizio  direttamente  o  mediante  la
struttura territoriale sovraordinata.  Stanno  altresi'  in  giudizio
direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari  per
il contenzioso in materia di contributo unificato.)) 
  3. L'ente locale nei cui confronti  e'  proposto  il  ricorso  puo'
stare in giudizio anche mediante il dirigente  dell'ufficio  tributi,
ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il
titolare della posizione organizzativa  in  cui  e'  collocato  detto
ufficio. (18) 
  3-bis. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 156)). 
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AGGIORNAMENTO (18) 
  Il D.L. 31 marzo 2005, n. 44, convertito con modificazioni dalla L.
31 maggio 2005, n. 88, ha disposto (con l'art. 3-bis, comma 2) che la
modifica di cui al comma 3 del presente articolo si applica anche  ai
giudizi in corso alla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del decreto medesimo.