DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 503

Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

note: Entrata in vigore: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2015)
Testo in vigore dal: 17-8-1995
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 11. 
                Perequazione automatica delle pensioni 
  1. Gli aumenti a titolo di perequazione automatica  delle  pensioni
previdenziali ed assistenziali si applicano, con decorrenza dal 1994,
sulla base del solo adeguamento al costo vita con cadenza annuale  ed
effetto dal primo novembre di ogni anno, Tali aumenti sono  calcolati
applicando all'importo della pensione spettante alla fine di  ciascun
periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando  il
valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie  di
operai  ed  impiegati,  relativo  all'anno  precedente  il  mese   di
decorrenza dell'aumento, all'analogo valore medio  relativo  all'anno
precedente . Si applicano i criteri e le modalita' di cui ai commi  4
e 5 dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. ((7)) 
  2. Ulteriori aumenti possono essere stabiliti con legge finanziaria
in  relazione  all'andamento  dell'economia  e  tenuto  conto   degli
obiettivi rispetto al PIL indicati nell'articolo 3,  comma  1,  della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, sentite  le  organizzazioni  sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale.(( Con effetto dal 1
gennaio 2009 i predetti aumenti saranno stabiliti nel  limite  di  un
punto percentuale della base  imponibile  a  valere  sulle  fasce  di
pensione fino a lire dieci milioni annui )). 
    
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AGGIORNAMENTO (7) 
  La L. 23 dicembre 1994, n. 724 ha disposto (con l'art. 14, comma 1)
che "Con effetto  dal  1995  il  termine  stabilito,  ai  fini  della
perequazione automatica delle pensioni, dall'articolo  11,  comma  1,
del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  503,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, e' differito al 1  gennaio  successivo
di ogni anno.