DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502

Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/2023)
Testo in vigore dal: 31-7-1999
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 8-bis. 
     (( (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) 
  1. Le  regioni  assicurano  i  livelli  essenziali  e  uniformi  di
assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente
gestiti  dalle  aziende  unita'  sanitarie  locali,   delle   aziende
ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico, nonche' di  soggetti  accreditati  ai
sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali
di cui all'articolo 8-quinquies. 
  2. I cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e  dei
professionisti nell'ambito dei soggetti  accreditati  con  cui  siano
stati definiti appositi accordi contrattuali. L'accesso ai servizi e'
subordinato all'apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata
sul modulario del Servizio sanitario nazionale. 
  3.  La  realizzazione  di  strutture  sanitarie  e  l'esercizio  di
attivita' sanitarie, l'esercizio di attivita' sanitarie per conto del
Servizio sanitario nazionale e l'esercizio di attivita'  sanitarie  a
carico      del      Servizio      sanitario      nazionale      sono
subordinate,rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di  cui
all'articolo  8-ter,   dell'accreditamento   istituzionale   di   cui
all'articolo  8-quater,  nonche'  alla  stipulazione  degli   accordi
contrattuali   di   cui   all'articolo   8-quinquies.   La   presente
disposizione  vale  anche   per   le   strutture   e   le   attivita'
sociosanitarie.))