DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502

Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/2023)
Testo in vigore dal: 31-7-1999
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 6-ter. 
               (( (Fabbisogno di personale sanitario) 
  1. Entro il 30 aprile di ciascun anno il  Ministro  della  sanita',
sentiti la Conferenza permanente per i  rapporti  fra  lo  Stato,  le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e  la
Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri
e degli altri Ordini e Collegi professionali  interessati,  determina
con uno o piu'  decreti  il  fabbisogno  per  il  Servizio  sanitario
nazionale,  anche  suddiviso  per  regioni,  in  ordine   ai   medici
chirurghi, veterinari,  odontoiatri,  farmacisti,  biologi,  chimici,
fisici, psicologi, nonche' al  personale  sanitario  infermieristico,
tecnico e della riabilitazione ai soli fini della  programmazione  da
parte del Ministero dell'universita' e della  ricerca  scientifica  e
tecnologica degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle  scuole
di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario.  Con
la stessa procedura e' determinato,  altresi',  il  fabbisogno  degli
ottici, degli odontotecnici e  del  restante  personale  sanitario  e
socio-sanitario che opera nei servizi e nelle strutture del  Servizio
sanitario nazionale. 
  2. A tali fini i decreti di cui al comma 1 tengono conto di: 
    a) obiettivi e livelli  essenziali  di  assistenza  indicati  dal
Piano sanitario nazionale e da quelli regionali; 
    b) modelli organizzativi dei servizi; 
    c) offerta di lavoro; 
    d) domanda di lavoro,  considerando  il  personale  in  corso  di
formazione  e  il  personale  gia'  formato,   non   ancora   immesso
nell'attivita' lavorativa. 
  3. Gli enti pubblici e privati e gli ordini e collegi professionali
sono tenuti a fornire  al  Ministero  della  sanita'  i  dati  e  gli
elementi  di  valutazione  necessari  per   la   determinazione   dei
fabbisogni riferiti alle diverse categorie professionali; in caso  di
inadempimento entro  il  termine  prescritto  il  Ministero  provvede
all'acquisizione dei dati attraverso commissari  ad  acta  ponendo  a
carico degli enti inadempienti gli oneri a tal fine sostenuti.))