DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502

Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/2022)
Testo in vigore dal: 31-7-1999
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 17-bis. 
                          (( (Dipartimenti) 
  1. L'organizzazione  dipartimentale  e'  il  modello  ordinario  di
gestione operativa di tutte le attivita' delle Aziende sanitarie. 
  2. Il direttore di dipartimento e' nominato dal direttore  generale
fra i dirigenti con incarico di direzione delle  strutture  complesse
aggregate nel  dipartimento;  il  direttore  di  dipartimento  rimane
titolare della struttura complessa cui e' preposto.  La  preposizione
ai dipartimenti strutturali, sia ospedalieri che  territoriali  e  di
prevenzione,   comporta   l'attribuzione   sia   di   responsabilita'
professionali in materia clinico-organizzativa  e  della  prevenzione
sia di responsabilita' di tipo gestionale in ordine alla razionale  e
corretta programmazione e gestione della  risorse  assegnate  per  la
realizzazione degli obiettivi attribuiti. A tal fine il direttore  di
dipartimento  predispone  annualmente  il  piano  delle  attivita'  e
dell'utilizzazione  delle  risorse  disponibili,  negoziato  con   la
direzione generale nell'ambito  della  programmazione  aziendale.  La
programmazione delle attivita' dipartimentali, la loro  realizzazione
e le funzioni di monitoraggio e di verifica sono  assicurate  con  la
partecipazione  attiva  degli  altri  dirigenti  e  degli   operatori
assegnati al dipartimento. 
  3. La regione disciplina la composizione e le funzioni del Comitato
di dipartimento nonche' le modalita' di partecipazione  dello  stesso
alla individuazione dei direttori di dipartimento.))