DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285

Nuovo codice della strada.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
vigente al 24/03/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-1-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9. 
                   Competizioni sportive su strada 
 
  1. Sulle strade ed aree  pubbliche  sono  vietate  le  competizioni
sportive  con  veicoli  o   animali   e   quelle   atletiche,   salvo
autorizzazione. L'autorizzazione e'  rilasciata  dal  comune  in  cui
devono avere luogo le gare  atletiche  e  ciclistiche  e  quelle  con
animali o con veicoli a trazione animale. Essa  e'  rilasciata  dalla
regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le  gare
atletiche, ciclistiche e per le gare con  animali  o  con  veicoli  a
trazione animale che interessano piu' comuni. Per le gare  atletiche,
ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale che
interessano  il  territorio  di  piu'  regioni,  l'autorizzazione  e'
rilasciata dalla regione o dalla  provincia  autonoma  del  luogo  di
partenza, d'intesa con  le  altre  regioni  interessate,  che  devono
rilasciare il nulla osta entro il termine di venti giorni antecedenti
alla data di effettuazione della gara. Per  le  gare  con  veicoli  a
motore  l'autorizzazione  e'  rilasciata,  sentite   le   federazioni
nazionali  sportive  competenti  e  dandone  tempestiva  informazione
all'autorita' di pubblica sicurezza: dalla regione e  dalle  province
autonome di Trento e di Bolzano per le strade  che  costituiscono  la
rete di interesse nazionale; dalla regione per le  strade  regionali;
dalle province per le strade provinciali; dai comuni  per  le  strade
comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate  le  prescrizioni  alle
quali le gare sono subordinate. (49) 
  2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste  dai
promotori almeno  quindici  giorni  prima  della  manifestazione  per
quelle di competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per  le
altre  e  possono  essere  concesse  previo  nulla   osta   dell'ente
proprietario della strada. (49) 
  3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche  i
promotori devono richiedere il nulla osta per la  loro  effettuazione
al Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  allegando  il
preventivo parere del C.O.N.I. Per  consentire  la  formulazione  del
programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora
venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino
gravi limitazioni al  servizio  di  trasporto  pubblico,  nonche'  al
traffico ordinario, i promotori devono  avanzare  le  loro  richieste
entro il trentuno dicembre dell'anno precedente. Il preventivo parere
del C.O.N.I. non e' richiesto per le manifestazioni di regolarita'  a
cui  partecipano  i  veicoli  di  cui  all'articolo  60,  purche'  la
velocita' imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e  la
manifestazione sia organizzata  in  conformita'  alle  norme  tecnico
sportive della federazione di competenza. (49) 
  4. L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni previste
dal programma di cui al comma 3 deve essere richiesta, almeno  trenta
giorni  prima  della  data  fissata  per  la  competizione,   ed   e'
subordinata al rispetto delle norme tecnico- sportive e di  sicurezza
vigenti e all'esito favorevole del collaudo del percorso  di  gara  e
delle attrezzature  relative,  effettuato  da  un  tecnico  dell'ente
proprietario della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri
dell'interno, delle infrastrutture e  dei  trasporti,  unitamente  ai
rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori. Tale
collaudo puo' essere omesso quando, anziche' di gare di velocita', si
tratti di gare di regolarita'  per  le  quali  non  sia  ammessa  una
velocita' media eccedente 50 km/h sulle  tratte  da  svolgersi  sulle
strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da  svolgersi  sulle
strade chiuse al traffico; il collaudo stesso  e'  sempre  necessario
per le tratte in cui siano consentite velocita'  superiori  ai  detti
limiti. (49) 
  4-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 193, i  veicoli
che partecipano alle competizioni motoristiche  sportive  di  cui  al
presente articolo possono circolare, limitatamente  agli  spostamenti
all'interno  del  percorso  della  competizione  e   per   il   tempo
strettamente necessario per gli stessi, in deroga  alle  disposizioni
di cui all'articolo 78. 
  5. Nei casi in cui, per motivate necessita', si debba inserire  una
competizione non  prevista  nel  programma,  i  promotori,  prima  di
chiedere l'autorizzazione di cui al comma  4,  devono  richiedere  al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il nulla osta  di  cui
al  comma  3  almeno  sessanta  giorni  prima   della   competizione.
L'autorita' competente puo' concedere l'autorizzazione a spostare  la
data di  effettuazione  indicata  nel  programma  quando  gli  organi
sportivi competenti lo richiedano per  motivate  necessita',  dandone
comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (49) 
  6. Per tutte le competizioni sportive su  strada,  l'autorizzazione
e' altresi' subordinata alla stipula, da parte dei promotori,  di  un
contratto di assicurazione  per  la  responsabilita'  civile  di  cui
all'art. 3 della  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  e  successive
modificazioni e integrazioni. L'assicurazione deve  coprire  altresi'
la responsabilita' dell'organizzazionee degli altri obbligati  per  i
danni comunque causati alle strade e alle  relative  attrezzature.  I
limiti di garanzia sono previsti dalla normativa vigente. (49) 
  6-bis. Quando la sicurezza della circolazione lo renda  necessario,
nel provvedimento di autorizzazione di  competizioni  ciclistiche  su
strada, puo' essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di
cui all'articolo 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio,
di una scorta  tecnica  effettuata  da  persone  munite  di  apposita
abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di  polizia,  l'organo
adito puo' autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua vece  o
in suo ausilio, della scorta tecnica effettuata a cura  di  personale
abilitato,  fissandone  le  modalita'  ed   imponendo   le   relative
prescrizioni. (49) 
  6-ter.  Con  disciplinare  tecnico,  approvato  con   provvedimento
dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  di
concerto con il Ministero dell'interno, sono stabiliti i requisiti  e
le modalita' di abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la
scorta  tecnica  ai  sensi  del  comma  6-bis,  i  dispositivi  e  le
caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta nonche'  le
relative modalita' di svolgimento. L'abilitazione e'  rilasciata  dal
Ministero dell'interno. (49) 
  6-quater. Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero  con
altri veicoli non a motore o con pattini, che si svolgono all'interno
del territorio comunale, o di comuni limitrofi, tra i  quali  vi  sia
preventivo accordo, la scorta puo' essere  effettuata  dalla  polizia
municipale coadiuvata, se necessario, da scorta tecnica con personale
abilitato ai sensi del comma 6-ter. (49) 
  7.  Al  termine  di  ogni   competizione   il   prefetto   comunica
tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai
fini della predisposizione del programma per  l'anno  successivo,  le
risultanze della competizione precisando  le  eventuali  inadempienze
rispetto   alla   autorizzazione   e   l'eventuale   verificarsi   di
inconvenienti o incidenti. (49) 
  7-bis. Salvo che, per particolari esigenze  connesse  all'andamento
plano-altimetrico del percorso, ovvero al  numero  dei  partecipanti,
sia   necessaria   la   chiusura   della   strada,    la    validita'
dell'autorizzazione e' subordinata, ove necessario, all'esistenza  di
un provvedimento di  sospensione  temporanea  della  circolazione  in
occasione del transito dei partecipanti  ai  sensi  dell'articolo  6,
comma 1, ovvero, se trattasi  di  centro  abitato,  dell'articolo  7,
comma 1. (49) 
  8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque organizza  una
competizione sportiva indicata nel presente  articolo  senza  esserne
autorizzato   nei   modi   previsti   e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa del pagamento di una somma ((da € 173 a € 694)), se si
tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o  con  animali,
ovvero di una somma  ((da  €  866  a  €  3.464)),  se  si  tratta  di
competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso  l'autorita'
amministrativa  dispone  l'immediato   divieto   di   effettuare   la
competizione, secondo le norme di cui al  capo  I,  sezione  II,  del
titolo VI. (49) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163)) 
  8-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 GIUGNO 2003, N.  151,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 AGOSTO 2003, N. 214. 
  9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti  o  limitazioni  a
cui  il  presente   articolo   subordina   l'effettuazione   di   una
competizione sportiva, e risultanti dalla relativa autorizzazione, e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da
€ 87 a € 344)), se  si  tratta  di  competizione  sportiva  atletica,
ciclistica o con animali, ovvero di una somma ((da € 173 a  €  694)),
se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. (19) (29)
(43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163)) 
 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  Il Decreto 20  dicembre  1996  (in  G.U.  28/12/1996,  n.  303)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997. 
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AGGIORNAMENTO (29) 
  Il Decreto 22  dicembre  1998  (in  G.U.  28/12/1998,  n.  301)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999. 
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AGGIORNAMENTO (43) 
  Il Decreto 29  dicembre  2000  (in  G.U.  30/12/2000,  n.  303)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001. 
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AGGIORNAMENTO (52) 
  Il Decreto 24  dicembre  2002  (in  G.U.  30/12/2002,  n.  304)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003. 
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AGGIORNAMENTO (49) 
  Il D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito con modificazioni  dalla
L. 1 agosto 2002, n. 168, nel modificare l'art. 2, comma 1 del D.Lgs.
15 gennaio 2002, n. 9, ha conseguentemente disposto  (con  l'art.  1,
comma 1) che le presenti modifiche  hanno  effetto  a  decorrere  dal
07/08/2002. 
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AGGIORNAMENTO (64) 
  Il Decreto 22  dicembre  2004  (in  G.U.  30/12/2004,  n.  305)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005. 
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AGGIORNAMENTO (80) 
  Il Decreto 29  dicembre  2006  (in  G.U.  30/12/2006,  n.  302)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007. 
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AGGIORNAMENTO (89) 
  Il Decreto 17  dicembre  2008  (in  G.U.  30/12/2008,  n.  303)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009. 
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AGGIORNAMENTO (101) 
  Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto
(con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno  effetto  a
decorrere dal 1 gennaio 2011. 
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AGGIORNAMENTO (114) 
  Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto
(con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno  effetto  a
decorrere dal 1 gennaio 2013. 
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AGGIORNAMENTO (124) 
  Il Decreto 16  dicembre  2014  (in  G.U.  31/12/2014,  n.  302)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015. 
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AGGIORNAMENTO (133) 
  Il Decreto 20  dicembre  2016  (in  G.U.  30/12/2016,  n.  304)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2017. 
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AGGIORNAMENTO (145) 
  Il Decreto 27  dicembre  2018  (in  G.U.  29/12/2018,  n.  301)  ha
disposto (con l'art. 3, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019. 
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AGGIORNAMENTO (163) 
  Il Decreto 31  dicembre  2020  (in  G.U.  31/12/2020,  n.  323)  ha
disposto (con l'art. 3, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.