DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285

Nuovo codice della strada.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
vigente al 22/09/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 14-6-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7. 
       Regolamentazione della circolazione nei centri abitati 
 
  1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: 
    a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4; 
    b) limitare la circolazione di tutte o  di  alcune  categorie  di
veicoli per  accertate  e  motivate  esigenze  di  prevenzione  degli
inquinamenti e di  tutela  del  patrimonio  artistico,  ambientale  e
naturale, conformemente alle direttive impartite dal  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,   sentiti,   per   le   rispettive
competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio,
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i
beni culturali e ambientali; 
    c) stabilire la precedenza su  determinate  strade  o  tratti  di
strade, ovvero in una determinata  intersezione,  in  relazione  alla
classificazione di cui all'art. 2,  e,  quando  la  intensita'  o  la
sicurezza del traffico  lo  richiedano,  prescrivere  ai  conducenti,
prima  di  immettersi  su  una  determinata  strada,   l'obbligo   di
arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola  su
quest'ultima; 
    d) riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente  o
temporaneo, ovvero anche  solo  per  determinati  periodi,  giorni  e
orari: 
      1)  dei  veicoli  degli  organi  di  polizia  stradale  di  cui
all'articolo 12, dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso; 
      2) dei veicoli adibiti al servizio di persone con  disabilita',
munite del  contrassegno  di  cui  all'articolo  381,  comma  2,  del
regolamento; 
      3) dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o
di genitori con un bambino di eta' non superiore a due  anni,  munite
di contrassegno speciale, denominato «permesso rosa»; 
      4) dei veicoli elettrici; 
      5) dei veicoli per il carico e lo scarico delle merci nelle ore
stabilite; 
      6) dei veicoli adibiti a servizi di linea per lo  stazionamento
ai capilinea; 
      7) dei  veicoli  adibiti  al  trasporto  scolastico  nelle  ore
stabilite; 
    e) stabilire aree nelle quali e' autorizzato  il  parcheggio  dei
veicoli; 
    f) stabilire, previa deliberazione della giunta,  aree  destinate
al parcheggio sulle quali la sosta  dei  veicoli  e'  subordinata  al
pagamento  di  una  somma  da  riscuotere  mediante  dispositivi   di
controllo di durata della sosta, anche senza  custodia  del  veicolo,
fissando  le  relative  condizioni  e  tariffe  in  conformita'  alle
direttive del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento
per le aree urbane; 
    g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli di categoria
N, ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'articolo 47, utilizzati
per il carico e lo scarico di cose; 
    h) istituire  le  aree  attrezzate  riservate  alla  sosta  e  al
parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185; 
    i) riservare strade  alla  circolazione  dei  veicoli  adibiti  a
servizi pubblici di trasporto,  al  fine  di  favorire  la  mobilita'
urbana. 
    i-bis) stabilire che su strade classificate di tipo E, E-bis, F o
F-bis, ove il limite massimo di velocita' sia inferiore o uguale a 30
km/h ovvero su parte di una zona a traffico  limitato,  i  velocipedi
possano circolare anche in senso opposto all'unico  senso  di  marcia
prescritto per tutti gli altri veicoli, lungo la corsia ciclabile per
doppio senso ciclabile presente sulla strada stessa. La facolta' puo'
essere prevista indipendentemente dalla larghezza della  carreggiata,
dalla presenza e dalla posizione di aree per  la  sosta  veicolare  e
dalla massa dei veicoli autorizzati al transito.  Tale  modalita'  di
circolazione dei velocipedi e' denominata 'doppio senso ciclabile' ed
e' individuata mediante apposita segnaletica; 
    i-ter) consentire la circolazione dei velocipedi sulle strade  di
cui alla lettera i), purche' non siano presenti  binari  tramviari  a
raso ed a condizione che, salvo situazioni puntuali, il modulo  delle
strade non sia inferiore a 4,30 m. 
  2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20,
salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale. 
  3. Per i tratti di strade  non  comunali  che  attraversano  centri
abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2,  sono  di
competenza del prefetto e  quelli  indicati  nello  stesso  articolo,
comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario  della
strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma  4,  lettere  b),
c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito
il parere dell'ente proprietario della strada. 
  4. Nel  caso  di  sospensione  della  circolazione  per  motivi  di
sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o  per  esigenze
di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi,
divieti o limitazioni di carattere temporaneo o  permanente,  possono
essere accordati, per accertate necessita',  permessi  subordinati  a
speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia  stata  vietata  o
limitata la sosta, possono essere accordati  permessi  subordinati  a
speciali condizioni e cautele  ai  veicoli  riservati  a  servizi  di
polizia  e  a  quelli  utilizzati  dagli  esercenti  la   professione
sanitaria, nell'espletamento delle proprie  mansioni,  nonche'  dalle
persone  con  limitata  o  impedita  capacita'  motoria,  muniti  del
contrassegno speciale. 
  5. Le caratteristiche, le modalita' costruttive,  la  procedura  di
omologazione e i criteri  di  installazione  e  di  manutenzione  dei
dispositivi di controllo di durata della  sosta  sono  stabiliti  con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 
  6. Le aree destinate al  parcheggio  devono  essere  ubicate  fuori
della carreggiata e comunque in modo che i veicoli  parcheggiati  non
ostacolino lo scorrimento del traffico. 
  7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto  spettanti  agli
enti proprietari della strada,  sono  destinati  alla  installazione,
costruzione e gestione di parcheggi  in  superficie,  sopraelevati  o
sotterranei, e al loro miglioramento  nonche'  a  interventi  per  il
finanziamento del trasporto  pubblico  locale  e  per  migliorare  la
mobilita' urbana. 
  8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio  con
custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione  dei
dispositivi di controllo di durata della sosta di  cui  al  comma  1,
lettera f), su parte  della  stessa  area  o  su  altra  parte  nelle
immediate vicinanze, deve riservare una  adeguata  area  destinata  a
parcheggio rispettivamente senza  custodia  o  senza  dispositivi  di
controllo di durata della sosta. Tale obbligo  non  sussiste  per  le
zone definite a norma dell'art. 3 "area pedonale" e "zona a  traffico
limitato", nonche' per quelle definite " A" dall'art. 2  del  decreto
del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 ,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di
particolare  rilevanza  urbanistica,  opportunamente  individuate   e
delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e  condizioni
particolari di traffico. 
  9.  I  comuni,  con  deliberazione  della  giunta,   provvedono   a
delimitare le aree pedonali e le zone  a  traffico  limitato  tenendo
conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della  circolazione,
sulla salute,  sull'ordine  pubblico,  sul  patrimonio  ambientale  e
culturale e sul territorio.  In  caso  di  urgenza  il  provvedimento
potra' essere  adottato  con  ordinanza  del  sindaco,  ancorche'  di
modifica   o   integrazione   della   deliberazione   della   giunta.
Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza
urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di  traffico,
di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni  possono  subordinare
l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno  delle
zone a traffico limitato,  anche  al  pagamento  di  una  somma.  Con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture   e   della   mobilita'
sostenibili sono individuate le  tipologie  dei  comuni  che  possono
avvalersi  di  tale  facolta',  le  modalita'  di   riscossione   del
pagamento, le categorie dei veicoli esentati, nonche', previa  intesa
in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i  massimali  delle  tariffe,  da
definire tenendo conto delle emissioni inquinanti dei veicoli e delle
tipologie dei permessi. 
  9-bis.  Nel  delimitare  le  zone  di  cui  al  comma  9  i  comuni
consentono, in ogni caso, l'accesso libero a tali zone ai  veicoli  a
propulsione elettrica o ibrida 
  ((9-ter. I comuni possono stabilire, all'interno di una determinata
zona a traffico limitato, diversi tempi massimi  di  permanenza,  tra
l'ingresso e l'uscita, anche differenziati per categoria di veicoli o
di utenti.)) 
  10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate  mediante  appositi
segnali. 
  11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone
di  particolare  rilevanza   urbanistica   nelle   quali   sussistono
condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi,
i comuni hanno facolta' di  riservare,  con  ordinanza  del  sindaco,
superfici o spazi di sosta per veicoli  privati  dei  soli  residenti
nella zona, a titolo gratuito od oneroso. 
  11-bis. Nelle  zone  scolastiche  urbane  puo'  essere  limitata  o
esclusa la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o  di  alcune
categorie di veicoli, in orari e con modalita' definiti con ordinanza
del sindaco. I divieti di circolazione, di sosta o di fermata non  si
applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al  trasporto  degli
alunni frequentanti  istituti  scolastici,  nonche'  ai  titolari  di
contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495.
Chiunque viola gli obblighi, le limitazioni o i divieti  previsti  al
presente comma e' soggetto alla sanzione  amministrativa  di  cui  al
comma 13-bis. 
  12. Per le citta' metropolitane le competenze della  giunta  e  del
sindaco   previste   dal   presente    articolo    sono    esercitate
rispettivamente   dalla   giunta   metropolitana   e   dal    sindaco
metropolitano. 
  13. Chiunque  non  ottemperi  ai  provvedimenti  di  sospensione  o
divieto della circolazione e' soggetto alla  sanzione  amministrativa
del pagamento di una somma da € 87 a € 344. (19) (29) (43) (52)  (64)
(80) (89) (101) (114) (124) (145) (163) 
  13-bis. Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi
della lettera b) del  comma  1,  circola  con  veicoli  appartenenti,
relativamente alle emissioni  inquinanti,  a  categorie  inferiori  a
quelle prescritte,  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da € 168 a € 678 e, nel caso  di  reiterazione
della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida da quindici a trenta  giorni
ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione  II,  del  titolo  VI.
(114) (124) (133) (145) (163) 
  14. Chiunque  viola  gli  altri  obblighi,  divieti  o  limitazioni
previsti  nel  presente   articolo,   e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa del pagamento di una  somma  da  €  42  a  €  173.  La
violazione del divieto di  circolazione  nelle  corsie  riservate  ai
mezzi pubblici di trasporto, nelle  aree  pedonali  e  nelle  zone  a
traffico  limitato  e'  soggetta  alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da € 83 a € 332. (19) (29) (43) (52) (64) (80)
(89) (101) (114) (124) (145) (163) 
  15. Nei casi di sosta vietata, in cui la  violazione  si  prolunghi
oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa  pecuniaria  e'
applicata per ogni periodo di  ventiquattro  ore,  per  il  quale  si
protrae  la  violazione.  Se  si   tratta   di   sosta   limitata   o
regolamentata, la sanzione amministrativa e'  del  pagamento  di  una
somma da € 26 a € 102 e la sanzione  stessa  e'  applicata  per  ogni
periodo per il quale si protrae la violazione. (19)  (29)  (43)  (52)
(64) (80) (89) (101) (114) (124) (145) 
  15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano
senza autorizzazione, anche  avvalendosi  di  altre  persone,  ovvero
determinano altri ad esercitare senza autorizzazione  l'attivita'  di
parcheggiatore  o  guardiamacchine  sono  puniti  con   la   sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 769  ad  €  3.095.  Se
nell'attivita' sono impiegati minori, o se il soggetto e' gia'  stato
sanzionato per la medesima violazione con  provvedimento  definitivo,
si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e  dell'ammenda
da 2.000 a 7.000 euro. E' sempre disposta  la  confisca  delle  somme
percepite, secondo le  modalita'  indicate  al  titolo  VI,  capo  I,
sezione II. (163) 
 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  Il Decreto 20  dicembre  1996  (in  G.U.  28/12/1996,  n.  303)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997. 
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AGGIORNAMENTO (29) 
  Il Decreto 22  dicembre  1998  (in  G.U.  28/12/1998,  n.  301)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999. 
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AGGIORNAMENTO (43) 
  Il Decreto 29  dicembre  2000  (in  G.U.  30/12/2000,  n.  303)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001. 
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AGGIORNAMENTO (52) 
  Il Decreto 24  dicembre  2002  (in  G.U.  30/12/2002,  n.  304)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003. 
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AGGIORNAMENTO (64) 
  Il Decreto 22  dicembre  2004  (in  G.U.  30/12/2004,  n.  305)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005. 
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AGGIORNAMENTO (80) 
  Il Decreto 29  dicembre  2006  (in  G.U.  30/12/2006,  n.  302)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007. 
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AGGIORNAMENTO (89) 
  Il Decreto 17  dicembre  2008  (in  G.U.  30/12/2008,  n.  303)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009. 
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AGGIORNAMENTO (101) 
  Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto
(con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno  effetto  a
decorrere dal 1 gennaio 2011. 
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AGGIORNAMENTO (114) 
  Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto
(con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno  effetto  a
decorrere dal 1 gennaio 2013. 
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AGGIORNAMENTO (124) 
  Il Decreto 16  dicembre  2014  (in  G.U.  31/12/2014,  n.  302)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015. 
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AGGIORNAMENTO (133) 
  Il Decreto 20  dicembre  2016  (in  G.U.  30/12/2016,  n.  304)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2017. 
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AGGIORNAMENTO (145) 
  Il Decreto 27  dicembre  2018  (in  G.U.  29/12/2018,  n.  301)  ha
disposto (con l'art. 3, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019. 
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AGGIORNAMENTO (163) 
  Il Decreto 31  dicembre  2020  (in  G.U.  31/12/2020,  n.  323)  ha
disposto (con l'art. 3, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.