DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285

Nuovo codice della strada.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
vigente al 22/03/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-9-2020
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 37. 
        Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale 
 
  1. L'apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad  eccezione
dei casi previsti nel regolamento per singoli segnali, fanno carico: 
    a) agli enti proprietari delle strade, fuori dei centri abitati; 
    b) ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio  e
fine del centro abitato, anche se collocati su strade non comunali; 
    c) al comune, sulle strade  private  aperte  all'uso  pubblico  e
sulle strade locali; 
    d) nei tratti di strade non di proprieta' del comune  all'interno
dei centri abitati con popolazione inferiore ai  diecimila  abitanti,
agli enti proprietari delle singole strade limitatamente  ai  segnali
concernenti  le  caratteristiche  strutturali  o  geometriche   della
strada. La rimanente segnaletica e' di competenza del comune. 
  2. Gli enti di cui  al  comma  1  autorizzano  la  collocazione  di
segnali che indicano posti di servizio stradali, esclusi i segnali di
avvio ai posti di pronto soccorso che fanno carico agli enti  stessi.
L'apposizione e la manutenzione di detti segnali  fanno  carico  agli
esercenti. 
  2-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono utilizzare,  nei  segnali
di  localizzazione  territoriale  del  confine  del  comune,   lingue
regionali o idiomi locali presenti  nella  zona  di  riferimento,  in
aggiunta alla denominazione nella lingua italiana. 
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 11 SETTEMBRE 2020, N. 120)).